Art. 3.
           Detassazione del reddito d'impresa reinvestito
 
  1. E' escluso dall'imposizione del  reddito  d'impresa  il  50  per
cento  del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto  ed  in
quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti
realizzati  nei cinque periodi d'imposta (( precedenti a quello )) in
corso alla predetta data. L'esclusione, che non compete alle banche e
alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto  e  per  il
successivo.  (( L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al
netto delle cessioni di  beni  strumentali  effettuate  nel  medesimo
periodo d'imposta. ))
      1-bis. (( Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica  ))
(( anche alle imprese attive alla data di entrata in vigore del    ))
(( presente decreto anche se con un'attivita' d'impresa inferiore  ))
(( ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da ))
(( considerare e' quella risultante dagli investimenti effettuati  ))
(( nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di ))
(( entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo.   ))
 2. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello
Stato  di  nuovi  impianti,  (( il completamento di opere sospese, ))
l'ampliamento,  la  riattivazione,   l'ammodernamento   di   impianti
esistenti  e  l'acquisto  di beni strumentali nuovi (( anche mediante
contratti di locazione finanziaria )) . L'investimento immobiliare e'
limitato ai beni strumentali per natura.
      2-bis. (( I fabbricanti, titolari di attivita' industriali a ))
(( rischio di incidenti rilevanti individuate dagli articoli 4 e 6 ))
(( del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,     ))
(( n. 175, possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui  ))
(( al comma 1 solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi  ))
(( e delle prescrizioni di cui al citato decreto.                  ))