Art. 3. Detassazione del reddito d'impresa reinvestito 1. E' escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta (( precedenti a quello )) in corso alla predetta data. L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo. (( L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta. )) 1-bis. (( Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica )) (( anche alle imprese attive alla data di entrata in vigore del )) (( presente decreto anche se con un'attivita' d'impresa inferiore )) (( ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da )) (( considerare e' quella risultante dagli investimenti effettuati )) (( nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di )) (( entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo. )) 2. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, (( il completamento di opere sospese, )) l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi (( anche mediante contratti di locazione finanziaria )) . L'investimento immobiliare e' limitato ai beni strumentali per natura. 2-bis. (( I fabbricanti, titolari di attivita' industriali a )) (( rischio di incidenti rilevanti individuate dagli articoli 4 e 6 )) (( del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, )) (( n. 175, possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui )) (( al comma 1 solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi )) (( e delle prescrizioni di cui al citato decreto. ))