Art. 4.
                  Dividendi assoggettati a ritenuta
                    alla fonte a titolo d'imposta
 
  1. Per le societa' ammesse alle quotazioni (( di borsa in Italia, o
degli altri mercati regolamentati  italiani,  ))  la  ritenuta  sugli
utili  distribuiti,  prevista,  a  titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone  fisiche,  dall'articolo  27  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' applicata
se, all'atto della riscossione, ne e' fatta richiesta  dalle  persone
fisiche, a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento.
  2.  La  disposizione  di cui al comma 1 si applica per gli utili la
cui distribuzione e' deliberata successivamente alla data di  entrata
in vigore del presente decreto.