Art. 4. Dividendi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta 1. Per le societa' ammesse alle quotazioni (( di borsa in Italia, o degli altri mercati regolamentati italiani, )) la ritenuta sugli utili distribuiti, prevista, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' applicata se, all'atto della riscossione, ne e' fatta richiesta dalle persone fisiche, a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per gli utili la cui distribuzione e' deliberata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.