Art. 5. Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le societa' quotate 1. Per le societa' ammesse alle quotazioni (( di borsa in Italia, o degli altri mercati regolamentati italiani, con emissione di nuove azioni, in percentuale non inferiore al 15 per cento del patrimonio netto della societa', )) a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al (( 31 dicembre 1997, )) l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta di 16 punti percentuali, se il valore del patrimonio netto, risultante dalla certificazione peritale richiesta per l'ammissione, non supera 500 miliardi di lire. La riduzione si applica per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.