Art. 5.
                 Riduzione dell'imposta sul reddito
          delle persone giuridiche per le societa' quotate
 
  1. Per le societa' ammesse alle quotazioni (( di borsa in Italia, o
degli altri mercati regolamentati italiani, con  emissione  di  nuove
azioni,  in  percentuale non inferiore al 15 per cento del patrimonio
netto della societa', )) a partire dalla data di  entrata  in  vigore
del  presente  decreto  e  fino al (( 31 dicembre 1997, )) l'aliquota
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e'  ridotta  di  16
punti  percentuali,  se  il  valore  del patrimonio netto, risultante
dalla certificazione peritale richiesta per l'ammissione, non  supera
500  miliardi  di  lire.  La  riduzione  si applica per i tre periodi
d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.