Art. 6. Soppressione di adempimenti superflui 1. Sono soppressi gli obblighi di: a) tenuta del repertorio annuale della clientela; b) compilazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori (( collegati alla dichiarazione annuale IVA, e allegazione alla stessa dei modelli IVA 101 e 102 di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla )) Gazzetta Ufficiale (( n. 237 del 31 dicembre 1984 )) ; c) tenuta dei conti individuali dei sostituti d'imposta; d) tenuta del registro dei codici meccanografici (( ; )) d-bis) (( tenuta del registro di carico e scarico da parte )) (( di commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di )) (( vendita in genere si apparecchi e di materiali radioelettrici. )) 1-bis. (( L'emissione del foglietto bollato e' facoltativa )) (( qualora all'obbligo per la relativa tassa per i contratti di )) (( trasferimento di titoli e valori di cui al regio decreto 30 )) (( dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, si sia )) (( assolto in modo virtuale. Ai fini della liquidazione coattiva )) (( di cui all'articolo 44 della legge 20 marzo 1913, n. 272, come )) (( sostituito dall'articolo 12 del regio decreto-legge 30 giugno )) (( 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, il )) (( pagamento della tassa puo' essere documentato con un estratto )) (( del registro previsto per il pagamento in modo virtuale o con )) (( una copia autentica della ricevuta di versamento della tassa )) (( stessa, mentre la conclusione del contratto puo' risultare da )) (( altro documento in relazione alla esecuzione del contratto )) (( stesso o da corrispondenza scambiata con la controparte. )) 2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono abrogati (( l'articolo 2 della legge 12 novembre 1949, n. 996, l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, )) l'articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, l'articolo 13, commi 7, 7-bis e 8- (( quater, )) del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, l'articolo 4, comma 4, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e gli articoli 14, terzo comma, e 21, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.