Art. 7-ter.
                 Disposizioni in materia di sanzioni
 
(( 1. Le violazioni degli obblighi soppressi ai sensi degli        ))
(( articoli 6 e 7 )) -bis (( commesse anteriormente alla data di   ))
(( entrata in vigore del presente decreto, non producono effetti   ))
(( anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni, comprese quelle ))
(( penali, in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929,   ))
(( n. 4. Qualora le violazioni abbiano dato luogo ad accertamenti  ))
(( non divenuti definitivi, la disposizione del periodo precedente ))
(( si applica a condizione che il contribuente effettui, con le    ))
(( modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro      ))
(( delle finanze, il versamento di un decimo del minimo dovuto,    ))
(( maggiori imposte comprese, con un massimo di lire 10 milioni    ))
(( per ciascun periodo d'imposta cui le violazioni stesse si       ))
(( riferiscono. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso di      ))
(( somme pagate a titolo di sanzioni o di interessi.               ))