ALLEGATO Denominazione della sostanza R e s t r i z i o n i dei gruppi di sostanze o di preparati - - 1. Cloro-1-etilene (cloruro di Non e' ammesso come agente vinile) monomero propulsore degli aerosol, CAS n. 75-01-4 qualunque sia l'impiego. (Chemical Abstract Service Number) 2. Sostanze o preparati liquidi Non sono ammessi: considerati pericolosi ai sensi - in oggetti di decorazione delle definizioni dell'articolo destinati a produrre effetti 2, paragrafo 2, e dei criteri luminosi o di colore ottenuti in che figurano nell'allegato VI, fasi differenti, in particolare parte II D della direttiva in lampade d'atmosfera e 67/548/C/EE del Consiglio, del portacenere; 27 giugno 1967, concernente il - in scherzi; ravvicinamento delle - in giochi per uno o piu' disposizioni legislative, partecipanti o in qualsiasi regolamentari ed amministrative oggetto destinato ad essere relative alla classificazione, utilizzato a questo scopo, anche all'imballaggio e alla con aspetti decorativi. etichettatura delle sostanze pericolose cosi' come recepita dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Fosfato di tri (2, Non e' ammesso per il 3-dibromopropile) trattamento degli articoli CAS n. 126-72-7 tessili, in particolare le (Chemical Abstract Service sottovesti e gli articoli di Number) biancheria destinati a venire in contatto con la pelle. 4. Benzene Non e' ammesso nei giocattoli o CAS n. 71-43-2 parti di giocattoli immessi sul (Chemical Abstract Service mercato laddove la Number) concentrazione di benzene libero e' superiore a 5 mg/Kg del peso del giocattolo o di una parte di giocattolo. Non e' ammesso in concentrazione pari o superiore allo 0,1% della massa in sostanze e preparati immessi sul mercato. A titolo di deroga, questa disposizione non e' applicabile: a) ai carburanti contemplati dalla direttiva 85/210/CEE cosi' come recepita dal D.M. 28 maggio 1988, n. 214, e successive integrazioni; b) alle sostanze e ai preparati destinati ad essere adoperati in processi industriali che non permettono la emissione di benzene in quantita' superiori alle prescrizioni delle norme vigenti; c) ai residui oggetto delle direttive 75/442/CEE e 78/319/CEE cosi' come recepite dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Ossido di trisaziridinilfosfina | CAS n. 5455-55-1 | Non sono ammessi negli articoli (Chemical Abstract Service | tessili destinati a venire in Number) | contatto con la pelle, ad 6. Difenile polibromurato (PBB) | esempio gli oggetti di CAS n. 59536-65-1 | vestiario, le sottovesti e gli (Chemical Abstract Service | articoli di biancheria. Number) | 7. Polvere di Panama (Quillaja | saponaria) e i suoi derivati | contenenti saponine | Polvere di radice di | Helleborus viridis e di | Helleborus niger | Polvere di radice di | Veratrum album e di Veratrum | nigrum | Benzidina e/o suoi derivati | o-nitrobenzaldeide | CAS n. 552-89-6 | (Chemical Abstract Service | Number) | Polvere di legno | 8. Solfuro e bisolfuro di | ammonio | CAS n. 12135-76-1 | CAS n. 12124-99-1 | (Chemical Abstract Service | Number) | Polisolfuri di ammonio | CAS n. 12259-92-6 | (Chemical Abstract Service | Number) | 9. Gli esteri volatili | Non sono ammessi negli oggetti dell'acido bromoacetico: | che servono a fare scherzi o che Bromoacetato: | sono destinati ad essere di metile | utilizzati in quanto tali, ad CAS n. 96-32-2 | esempio come costitutivi della (Chemical Abstract Service | polvere per starnutire e di Number) | fiale puzzolenti. di etile | CAS n. 105-36-2 | (Chemical Abstract Service | Number) | di propile | CAS n. 35223-80-4 | (Chemical Abstract Service | Number) | di butile | CAS n. 18991-98-5 | (Chemical Abstract Service | Number) | | Non sono ammessi in | concentrazione pari o superiore | allo 0,1% della massa in | sostanze e preparati immessi sul | mercato. 10. 2-naftilammina | A titolo di deroga, questa CAS n. 91-59-8 | disposizione non e' applicabile e i suoi sali | ai rifiuti contenenti una o piu' 11. Benzidina | di queste sostanze e che formano CAS n. 22-87-5 | oggetto delle direttive e i suoi sali | 75/442/CEE e 788/319/CEE cosi' 12. 4-nitrobifenile | come recepite dal D.P.R. 10 CAS n. 92-93-3 | settembre 1982, n. 915, e 13. 4-amminobifenile | successive modificazioni ed CAS n. 92-67-1 | integrazioni. e suoi sali | Queste sostanze e questi | preparati non possono essere | venduti al dettaglio al | pubblico. Salva l'applicazione | di altre disposizioni in materia | di classificazione, imballaggio | ed etichettatura delle sostanze | e dei preparati pericolosi, | sull'imballaggio di tali | preparati deve figurare in | maniera chiara e indelebile la | dicitura seguente: | "Riservato ad utilizzatori | professionali". 14. Carbonati di piombo: Non sono ammessi come sostanze e - carbonato anidroneutro Pb CO componenti di preparati CAS n. 598-63-0 destinati a essere usati come - idrocarbonato di piombo 2 Pb vernici, fatta eccezione per il CO Pb (OH)2 restauro e la manutenzione di CAS n. 1319-46-6 15. Solfati opere d'arte e di edifici di piombo storici e dei loro interni, Pb SO4 (1:1) purche' usati conformemente alle CAS N. 7446-14-2 disposizioni della convenzione Pb SO4 dell'OIL n. 13 sull'uso della CAS n. 15739-80-7 biacca di piombo nelle vernici. Denominazione della sostanza R e s t r i z i o n i dei gruppi di sostanze o di preparati - - 16. Composti del mercurio Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati per: a) impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su: - carene di imbarcazioni; - gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura; - qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente immerso; b) la protezione del legno; c) l'impregnazione di tessuti spessi per uso industriale e dei filati usati per la loro fabbricazione; d) il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dalla loro utilizzazione. 17. Componenti dell'arsenico 1. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati: a) per impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su: - carene di imbarcazioni; - gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura ed in molluschicoltura; - qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso; b) nella protezione del legno. Non sono oggetto del presente divieto le soluzioni di sali inorganici del tipo RCA (rame, cromo, arsenico) utilizzati negli impianti industriali per l'impregnazione del legno sotto vuoto o sotto pressione. E' altresi' ammesso l'uso di preparati DFA (dinitrofenolo, fluoruro, arsenico) per il ritrattamento in situ dei pali di legno gia' installati delle linee aeree. Tali preparati devono essere messi in opera sotto pressione da utilizzatori professionali. 2. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento di acque per uso industriale, a prescindere dalla loro utilizzazione. 18. Composti organostannici 1. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere usati per impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su: a) carene di imbarcazioni di lunghezza fuori tutto quale definita dalla norma ISO 8666, inferiore a 25 metri; b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura; c) qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso. Tali sostanze e composti non possono: - essere immessi sul mercato se non in imballaggi con capacita' pari o superiore a 20 litri; - essere venduti al dettaglio al pubblico, ma esclusivamente agli utilizzatori professionali. Salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, sull'imballaggio di tali preparati devono figurare in maniera leggibile e indelebile le diciture seguenti: "Non utilizzare su battelli di lunghezza inferiore a 25 metri fuori tutto e su qualsiasi apparecchiatura o impianto utilizzati in piscicoltura e molluschicoltura". "Riservato ad utilizzatori professionali". 2. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento di acque per uso industriale, indipendentemente dalla loro utilizzazione. 19. di-(Micron(-ossi-di-n- Non e' ammesso in concentrazione pari butil-stannoidrossiborano o superiore a 0,1% nelle sostanze e (C8 H19 BO3 Sn composti di preparati immessi sul CAS n. 75113-37-0) (DBB) mercato. A titolo di deroga, questa disposizione non e' applicabile alla sostanza (DBB) e ai preparati che la contengono e che sono destinati a essere trasformati esclusivamente in prodotti finiti, ove questa sostanza non figura piu' in una concentrazione pari o superiore a 0,1%. 20. Pentaclorofenolo Non sono ammessi in concentrazione (CAS n. 87-86-5) pari o superiore allo 0,1% in massa e suoi sali e esteri nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato. In deroga a quanto precede, la suddetta disposizione non si applica alle sostanze e ai preparati destinati ad essere utilizzati negli impianti industriali che non consentono l'emissione e/o lo scarico di pentaclorofenolo (PCF) in quantita' superiore a quella prescritta dalle vigenti norme: a) per il trattamento del legno. Tuttavia il legno trattato non puo' essere utilizzato: - all'interno degli edifici per scopi decorativi o meno, indipendentemente dalla loro destinazione (abitazione, lavoro, tempo libero); - per la fabbricazione di contenitori destinati a colture agricole e per il loro eventuale ritrattamento e per la fabbricazione di imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale e per il loro eventuale ritrattamento o di altri materiali che possano contaminare questi prodotti; b) per l'impregnazione di tessuti pesanti e di fibre comunque non destinati all'abbigliamento o a scopi decorativi; c) come agente di sintesi e/o di trasformazione in processi industriali. Il Ministero della sanita' puo' altresi' autorizzare caso per caso, sul territorio nazionale, professionisti specializzati ad eseguire in situ, per edifici facenti parte del patrimonio culturale, artistico e storico, ovvero in casi urgenti, il trattamento curativo delle strutture e delle opere murarie attaccate dal "dry rot fungus" (serpula lacrymans), e "cubic rot fungi". In ogni caso a) il pentaclorofenolo utilizzato in quanto tale o come componente di preparati impiegati nell'ambito delle suddette regole deve avere un tenore totale di esaclorodibenzoparadiossina (H6CDD) inferiore a 4 parti per milione (ppm); b) tali sostanze e preparati: - possono essere immessi sul mercato solo in imballaggi di capacita' pari o superiore a 20 litri; - non possono essere venduti al pubblico. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l'imballaggio di tali preparati dovra' recare in modo leggibile e indelebile la dicitura: "Riservato agli utilizzatori industriali e professionali". Inoltre, la presente disposizione non si applica ai rifiuti oggetto delle direttive 75/442/CEE e 78/319/CEE cosi' come recepite dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni. 21. Cadmio 1.1 Non sono ammessi per colorare i (CAS n. 7440-43-9) prodotti finiti fabbricati partendo e suoi composti dalle sostanze e dai preparati elencati qui di seguito (1): - cloruro di polivinile (PVC) (3904 10) (3904 21) (3904 22) - poliuretano (PUR) (3909 50) - polietilene a bassa densita', ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate (3901 10) - acetato di cellulosa (CA) (3912 11) (3912 12) - acetobutirrato di cellulosa (CAB) (3912 11) (3912 12) - resine epossidiche (3907 30) Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, e' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti o dei componenti dei prodotti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati sopra elencati, colorati con cadmio, se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) e' superiore allo 0,01% in massa del materiale plastico. 1.2 Le disposizioni del punto 1.1 sono anche applicabili, a decorrere dal gennaio 1996: a) ai prodotti finiti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati che seguono (1): - resina melammina - formaldeide (MF) (3909 20) - resina d'urea - formaldeide (UF) (3909 10) - poliesteri insaturi (UP) (3907 91) - tereftalato di polietilene (PET) (3907 60) - tereftalato di polibutilene (PBT) - polistirene cristallo/standard (3903 11) (3903 19) - metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA) - polietilene reticolato (VPE) - polistirene antiurto - polipropilene (PP) (3902 10) b) alle pitture (3208) (3209) Tuttavia, se le pitture hanno un elevato tenore di zinco, le loro concentrazioni residue di cadmio devono essere le piu' basse possibili e comunque non superiori allo 0,1% in massa. 1.3 Tuttavia le disposizioni dei punti 1.1 e 1.2 non sono applicabili ai prodotti che devono essere colorati per motivi di sicurezza. 2.1 Non sono ammessi per stabilizzare i prodotti finiti elencati qui di seguito fabbricati partendo da polimeri e copolimeri del cloruro di vinile (1): - materiali da imballaggio (sacchi, contenitori, bottiglie, coperchi) (3923 29 10) (3920 41) (3920 42) - articoli da ufficio e articoli scolastici (3926 10) - guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili (3926 30) - vestiti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti) (3926 20) - rivestimenti di pavimenti e di muri (3918 10) - tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati (5903 10) - cuoi sintetici (4202) - dischi (musica) (8524 10) - tubazioni e raccordi (3917 23) - porte girevoli ("tipo saloon") - veicoli per il trasporto su strada (interno, esterno, carrozzeria) - rivestimento di lamiere di acciaio destinate all'edilizia o all'industria - guaine per cavi elettrici Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, e' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti sopraelencati o dei componenti di tali prodotti, fabbricati a partire dai polimeri e copolimeri del cloruro di vinile stabilizzati con sostanze contenenti cadmio, se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) e' superiore allo 0,01% in massa del polimero. 2.2 Tuttavia le disposizioni del punto 2.1 non sono applicabili ai prodotti finiti che impiegano stabilizzanti a base di cadmio per motivi di sicurezza. 3. Ai sensi del presente decreto, per "trattamento di superficie al cadmio (cadmiatura)" si intende qualsiasi deposito o rivestimento di cadmio metallico su una superficie metallica. 3.1 Non sono ammessi per la cadmiatura i prodotti metallici o i loro componenti impiegati per le applicazioni nei settori seguenti: a) nelle attrezzature e nelle macchine per (1): - la produzione di alimenti (8210) (8417 20) (8419 81) (8421 11) (8421 22) (8422) (8435) (8437) (8438) (8476 11) - l'agricoltura (8419 31) (8424 81) (8432) (8433) (8434) (8436) - la refrigerazione e il congelamento (8418) - la tipografia e la stampa (8440) (8442) (8443) b) nelle attrezzature e nelle macchine per la produzione (1): - degli accessori per la casa (7321) (8421 12) (8450) (8509) (8516) - dell'arredamento (8465) (8466) (9401) (9402) (9403) (9404) - degli impianti sanitari (7324) - del riscaldamento centrale e del condizionamento d'aria (7322) (8403) (8404) (8415) Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, e' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti cadmiati o dei componenti di tali prodotti utilizzati nei settori/applicazioni elencati nelle precedenti lettere a ) e b), nonche' dei prodotti manufatti dei settori di cui alla lettera b). 3.2 Le disposizioni di cui al punto 3.1 sono anche applicabili a decorrere dal 30 giugno 1995 ai prodotti cadmiati o ai componenti di tali prodotti impiegati in settori/applicazioni di cui alle seguenti lettere a ) e b) nonche' ai prodotti manufatti dei settori di cui alla seguente lettera b): a) le apparecchiature e macchine per la fabbricazione (1): - della carta e del cartone (8419 32) (8439) (8441) - di prodotti tessili e dell'abbigliamento (8444)) (8445) (8447) (8448) (8449) (8451) (8452) b) le attrezzature e macchine per la produzione (1): - di apparecchiature di movimentazione industriale (8425) (8426) (8427) (8428) (8429) (8430) (8431) - dei veicoli stradali e agricoli (capitolo 87) - dei treni (capitolo 86) - delle navi (capitolo 89) 3.3 Tuttavia le disposizioni dei punti 3.1 e 3.2 non sono applicabili: - ai prodotti e ai loro componenti impiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, offshore e nucleare le cui applicazioni implicano un elevato grado di sicurezza, nonche' agli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nei treni e nelle imbarcazioni; - ai contatti elettrici, qualunque sia il settore di impiego a salvaguardia dell'affidabilita' dell'apparecchiatura su cui sono installati. 22. Monometiltetraclorodi Sono vietati l'immissione sul mercato fenilmetano e l'uso di detta sostanza, dei Nome commerciale Ugilec preparati e dei prodotti che la 141 contengono. In deroga, la presente CAS n. 76253-60-6 disposizione non e' applicabile: 1) agli impianti e macchinari gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sino a quando l'impianto o il macchinario sono messi in disuso; 2) alla manutenzione di impianti o macchinari gia' in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' vietata l'immissione sul mercato dell'usato di detta sostanza, di preparati e di impianti o macchinari contenenti detta sostanza. 23. Monometildiclorodife Sono vietati l'immissione sul mercato nilmetano e l'uso di questa sostanza, dei Nome commerciale Ugilec preparati e dei prodotti che la 121, contengono. Ugilec 21 CAS n. sconosciuto 24. Monometildibromodife Sono vietati l'immissione sul mercato nilmetano e l'uso di questa sostanza, dei Nome commerciale DBBT preparati e dei prodotti che la CAS n. 99688-47-8 contengono. ------------ (1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (G.U. n. L 256 del 7.9.1987).