(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
 
 
 Denominazione della sostanza              R e s t r i z i o n i
    dei gruppi di sostanze
       o di preparati
              -                                     -
 1.  Cloro-1-etilene (cloruro di     Non   e'   ammesso  come  agente
vinile) monomero                     propulsore    degli     aerosol,
    CAS n. 75-01-4                   qualunque sia l'impiego.
   (Chemical  Abstract   Service
Number)
 
2.  Sostanze o preparati liquidi     Non sono ammessi:
considerati pericolosi ai  sensi      -  in  oggetti  di  decorazione
delle  definizioni dell'articolo     destinati   a  produrre  effetti
2, paragrafo 2,  e  dei  criteri     luminosi o di colore ottenuti in
che  figurano  nell'allegato VI,     fasi differenti, in  particolare
parte  II  D   della   direttiva     in    lampade    d'atmosfera   e
67/548/C/EE  del  Consiglio, del     portacenere;
27 giugno 1967,  concernente  il      - in scherzi;
ravvicinamento             delle      - in  giochi  per  uno  o  piu'
disposizioni        legislative,     partecipanti   o   in  qualsiasi
regolamentari  ed amministrative     oggetto  destinato   ad   essere
relative  alla  classificazione,     utilizzato a questo scopo, anche
all'imballaggio      e      alla     con aspetti decorativi.
etichettatura   delle   sostanze
pericolose  cosi'  come recepita
dalla legge 29 maggio  1974,  n.
256  e  successive modificazioni
ed integrazioni.
 
 3.    Fosfato    di   tri   (2,     Non    e'    ammesso    per   il
3-dibromopropile)                    trattamento    degli    articoli
    CAS n. 126-72-7                  tessili,   in   particolare   le
   (Chemical  Abstract   Service     sottovesti  e  gli  articoli  di
Number)                              biancheria destinati a venire in
                                     contatto con la pelle.
 
 4. Benzene                           Non e' ammesso nei giocattoli o
    CAS n. 71-43-2                   parti di giocattoli immessi  sul
   (Chemical   Abstract  Service     mercato        laddove        la
Number)                              concentrazione di benzene libero
                                     e' superiore a 5 mg/Kg del  peso
                                     del giocattolo o di una parte di
                                     giocattolo.
                                      Non      e'      ammesso     in
                                     concentrazione pari o  superiore
                                     allo   0,1%   della   massa   in
                                     sostanze e preparati immessi sul
                                     mercato.
                                      A  titolo  di  deroga,   questa
                                     disposizione non e' applicabile:
                                       a)  ai  carburanti contemplati
                                     dalla direttiva 85/210/CEE cosi'
                                     come recepita dal D.M. 28 maggio
                                     1988,  n.  214,   e   successive
                                     integrazioni;
                                       b)    alle   sostanze   e   ai
                                     preparati  destinati  ad  essere
                                     adoperati       in      processi
                                     industriali che  non  permettono
                                     la   emissione   di  benzene  in
                                     quantita'     superiori     alle
                                     prescrizioni     delle     norme
                                     vigenti;
                                       c) ai  residui  oggetto  delle
                                     direttive      75/442/CEE      e
                                     78/319/CEE cosi'  come  recepite
                                     dal D.P.R. 10 settembre 1982, n.
                                     915,  e successive modificazioni
                                     ed integrazioni.
 
 
5. Ossido di trisaziridinilfosfina |
    CAS n. 5455-55-1               | Non  sono ammessi negli articoli
   (Chemical   Abstract  Service   | tessili destinati  a  venire  in
Number)                            | contatto   con   la   pelle,  ad
 6. Difenile polibromurato (PBB)   | esempio    gli    oggetti     di
    CAS n. 59536-65-1              | vestiario,  le  sottovesti e gli
   (Chemical  Abstract   Service   | articoli di biancheria.
Number)                            |
 
 
 7.  Polvere di Panama (Quillaja   |
saponaria) e i suoi derivati       |
    contenenti saponine            |
    Polvere   di    radice    di   |
Helleborus    viridis    e    di   |
Helleborus niger                   |
    Polvere   di    radice    di   |
Veratrum  album  e  di  Veratrum   |
nigrum                             |
    Benzidina e/o suoi derivati    |
    o-nitrobenzaldeide             |
    CAS n. 552-89-6                |
   (Chemical  Abstract   Service   |
Number)                            |
    Polvere di legno               |
 8.   Solfuro   e  bisolfuro  di   |
ammonio                            |
    CAS n. 12135-76-1              |
    CAS n. 12124-99-1              |
   (Chemical  Abstract   Service   |
Number)                            |
    Polisolfuri di ammonio         |
    CAS n. 12259-92-6              |
   (Chemical   Abstract  Service   |
Number)                            |
 9.    Gli    esteri    volatili   | Non sono ammessi  negli  oggetti
dell'acido bromoacetico:           | che servono a fare scherzi o che
    Bromoacetato:                  | sono    destinati    ad   essere
  di metile                        | utilizzati in  quanto  tali,  ad
   CAS n. 96-32-2                  | esempio  come  costitutivi della
   (Chemical  Abstract   Service   | polvere  per  starnutire  e   di
Number)                            | fiale puzzolenti.
  di etile                         |
   CAS n. 105-36-2                 |
   (Chemical   Abstract  Service   |
Number)                            |
  di propile                       |
   CAS n. 35223-80-4               |
   (Chemical  Abstract   Service   |
Number)                            |
  di butile                        |
   CAS n. 18991-98-5               |
   (Chemical   Abstract  Service   |
Number)                            |
 
 
                                   |  Non     sono     ammessi     in
                                   | concentrazione pari o  superiore
                                   | allo   0,1%   della   massa   in
                                   | sostanze e preparati immessi sul
                                   | mercato.
10. 2-naftilammina                 |  A   titolo  di  deroga,  questa
    CAS n. 91-59-8                 | disposizione non e'  applicabile
    e i suoi sali                  | ai rifiuti contenenti una o piu'
 11. Benzidina                     | di queste sostanze e che formano
    CAS n. 22-87-5                 | oggetto      delle     direttive
    e i suoi sali                  | 75/442/CEE e  788/319/CEE  cosi'
 12. 4-nitrobifenile               | come   recepite  dal  D.P.R.  10
    CAS n. 92-93-3                 | settembre  1982,   n.   915,   e
 13. 4-amminobifenile              | successive    modificazioni   ed
    CAS n. 92-67-1                 | integrazioni.
    e suoi sali                    |  Queste   sostanze   e    questi
                                   | preparati   non  possono  essere
                                   | venduti    al    dettaglio    al
                                   | pubblico.  Salva  l'applicazione
                                   | di altre disposizioni in materia
                                   | di classificazione,  imballaggio
                                   | ed  etichettatura delle sostanze
                                   | e  dei   preparati   pericolosi,
                                   | sull'imballaggio     di     tali
                                   | preparati   deve   figurare   in
                                   | maniera  chiara  e indelebile la
                                   | dicitura seguente:
                                   |  "Riservato   ad    utilizzatori
                                   | professionali".
 
 
14. Carbonati di piombo:             Non sono ammessi come sostanze e
  - carbonato anidroneutro Pb CO     componenti      di     preparati
    CAS n. 598-63-0                  destinati a  essere  usati  come
  - idrocarbonato di piombo 2 Pb     vernici,  fatta eccezione per il
CO Pb (OH)2                          restauro e  la  manutenzione  di
    CAS n. 1319-46-6 15. Solfati     opere   d'arte   e   di  edifici
di piombo                            storici  e  dei  loro   interni,
    Pb SO4 (1:1)                     purche' usati conformemente alle
    CAS N. 7446-14-2                 disposizioni  della  convenzione
    Pb SO4                           dell'OIL n.  13  sull'uso  della
    CAS n. 15739-80-7                biacca di piombo nelle vernici.
 
 
Denominazione della sostanza            R e s t r i z i o n i
   dei gruppi di sostanze
      o di preparati
             -                                   -
16. Composti del mercurio       Non  sono  ammessi  come  sostanze  e
                                componenti di preparati destinati  ad
                                essere utilizzati per:
                                 a)   impedire   l'incrostazione   di
                                microrganismi, piante o animali su:
                                 - carene di imbarcazioni;
                                 -  gabbie,  galleggianti,   reti   e
                                qualsiasi   altra  apparecchiatura  o
                                impianto utilizzato in piscicoltura e
                                molluschicoltura;
                                 -   qualsiasi   apparecchiatura    o
                                impianto  totalmente  o  parzialmente
                                immerso;
                                 b) la protezione del legno;
                                 c) l'impregnazione di tessuti spessi
                                per  uso  industriale  e  dei  filati
                                usati per la loro fabbricazione;
                                 d)  il  trattamento  delle acque per
                                uso industriale, a prescindere  dalla
                                loro utilizzazione.
 
17. Componenti dell'arsenico    1.  Non  sono ammessi come sostanze e
                                componenti di preparati destinati  ad
                                essere utilizzati:
                                 a)  per  impedire l'incrostazione di
                                microrganismi, piante o animali su:
                                 - carene di imbarcazioni;
                                 -  gabbie,  galleggianti,   reti   e
                                qualsiasi   altra  apparecchiatura  o
                                impianto utilizzato  in  piscicoltura
                                ed in molluschicoltura;
                                 -    qualsiasi   apparecchiatura   o
                                impianto  totalmente  o  parzialmente
                                sommerso;
                                 b) nella protezione del legno.
                                 Non   sono   oggetto   del  presente
                                divieto   le   soluzioni   di    sali
                                inorganici del tipo RCA (rame, cromo,
                                arsenico)  utilizzati  negli impianti
                                industriali per  l'impregnazione  del
                                legno  sotto vuoto o sotto pressione.
                                E'   altresi'   ammesso   l'uso    di
                                preparati     DFA     (dinitrofenolo,
                                fluoruro,    arsenico)     per     il
                                ritrattamento  in  situ  dei  pali di
                                legno  gia'  installati  delle  linee
                                aeree.  Tali  preparati devono essere
                                messi in  opera  sotto  pressione  da
                                utilizzatori professionali.
                                 2.  Non sono ammessi come sostanze e
                                componenti di preparati destinati  ad
                                essere  utilizzati nel trattamento di
                                acque   per   uso   industriale,    a
                                prescindere dalla loro utilizzazione.
 
18. Composti organostannici      1.  Non sono ammessi come sostanze e
                                componenti di preparati destinati  ad
                                essere     usati     per     impedire
                                l'incrostazione   di   microrganismi,
                                piante o animali su:
                                 a)   carene   di   imbarcazioni   di
                                lunghezza fuori tutto quale  definita
                                dalla  norma ISO 8666, inferiore a 25
                                metri;
                                 b)  gabbie,  galleggianti,  reti   e
                                qualsiasi   altra  apparecchiatura  o
                                impianto utilizzato in piscicoltura e
                                molluschicoltura;
                                 c)   qualsiasi   apparecchiatura   o
                                impianto  totalmente  o  parzialmente
                                sommerso.
                                 Tali   sostanze   e   composti   non
                                possono:
                                 -  essere immessi sul mercato se non
                                in imballaggi con  capacita'  pari  o
                                superiore a 20 litri;
                                 -  essere  venduti  al  dettaglio al
                                pubblico,  ma   esclusivamente   agli
                                utilizzatori professionali.
                                 Salva    l'applicazione   di   altre
                                disposizioni comunitarie  in  materia
                                di  classificazione,  imballaggio  ed
                                etichettatura delle  sostanze  e  dei
                                preparati                 pericolosi,
                                sull'imballaggio  di  tali  preparati
                                devono  figurare in maniera leggibile
                                e indelebile le diciture seguenti:
                                 "Non  utilizzare  su   battelli   di
                                lunghezza  inferiore a 25 metri fuori
                                tutto e su qualsiasi  apparecchiatura
                                o impianto utilizzati in piscicoltura
                                e molluschicoltura".
                                 "Riservato      ad      utilizzatori
                                professionali".
                                 2. Non sono ammessi come sostanze  e
                                componenti  di preparati destinati ad
                                essere utilizzati nel trattamento  di
                                acque     per     uso    industriale,
                                indipendentemente     dalla      loro
                                utilizzazione.
 
19. di-(Micron(-ossi-di-n-      Non e' ammesso in concentrazione pari
 butil-stannoidrossiborano      o  superiore  a 0,1% nelle sostanze e
   (C8 H19 BO3 Sn               composti  di  preparati  immessi  sul
    CAS n. 75113-37-0) (DBB)    mercato.  A  titolo di deroga, questa
                                disposizione non e' applicabile  alla
                                sostanza  (DBB) e ai preparati che la
                                contengono e  che  sono  destinati  a
                                essere  trasformati esclusivamente in
                                prodotti finiti, ove questa  sostanza
                                non figura piu' in una concentrazione
                                pari o superiore a 0,1%.
 
20. Pentaclorofenolo            Non  sono  ammessi  in concentrazione
   (CAS n. 87-86-5)             pari o superiore allo 0,1%  in  massa
    e suoi sali e esteri        nelle   sostanze   e   nei  preparati
                                immessi sul mercato.
                                 In  deroga  a  quanto  precede,   la
                                suddetta  disposizione non si applica
                                alle   sostanze   e   ai    preparati
                                destinati  ad essere utilizzati negli
                                impianti    industriali    che    non
                                consentono l'emissione e/o lo scarico
                                di    pentaclorofenolo    (PCF)    in
                                quantita'    superiore    a    quella
                                prescritta dalle vigenti norme:
                                 a)  per  il  trattamento  del legno.
                                Tuttavia il legno trattato  non  puo'
                                essere utilizzato:
                                 -   all'interno  degli  edifici  per
                                scopi     decorativi     o      meno,
                                indipendentemente      dalla     loro
                                destinazione   (abitazione,   lavoro,
                                tempo libero);
                                 -    per    la    fabbricazione   di
                                contenitori   destinati   a   colture
                                agricole  e  per  il  loro  eventuale
                                ritrattamento e per la  fabbricazione
                                di  imballaggi che possano entrare in
                                contatto   con    prodotti    greggi,
                                intermedi    e/o   finiti   destinati
                                all'alimentazione umana e/o animale e
                                per il loro eventuale ritrattamento o
                                di  altri   materiali   che   possano
                                contaminare questi prodotti;
                                 b)  per  l'impregnazione  di tessuti
                                pesanti  e  di  fibre  comunque   non
                                destinati all'abbigliamento o a scopi
                                decorativi;
                                 c)  come  agente  di  sintesi e/o di
                                trasformazione      in       processi
                                industriali.
                                 Il   Ministero  della  sanita'  puo'
                                altresi' autorizzare caso  per  caso,
                                sul       territorio       nazionale,
                                professionisti    specializzati    ad
                                eseguire in situ, per edifici facenti
                                parte   del   patrimonio   culturale,
                                artistico e storico, ovvero  in  casi
                                urgenti,   il   trattamento  curativo
                                delle strutture e delle opere murarie
                                attaccate  dal   "dry   rot   fungus"
                                (serpula  lacrymans),  e  "cubic  rot
                                fungi".
                                 In ogni caso
                                 a) il pentaclorofenolo utilizzato in
                                quanto  tale  o  come  componente  di
                                preparati impiegati nell'ambito delle
                                suddette regole deve avere un  tenore
                                totale di esaclorodibenzoparadiossina
                                (H6CDD)   inferiore  a  4  parti  per
                                milione (ppm);
                                 b) tali sostanze e preparati:
                                 - possono essere immessi sul mercato
                                solo in imballaggi di capacita'  pari
                                o superiore a 20 litri;
                                 -  non  possono  essere  venduti  al
                                pubblico.
                                 Fatta salva l'applicazione di  altre
                                disposizioni     in     materia    di
                                classificazione,    imballaggio    ed
                                etichettatura  delle  sostanze  e dei
                                preparati  pericolosi,  l'imballaggio
                                di  tali  preparati  dovra' recare in
                                modo  leggibile   e   indelebile   la
                                dicitura:
                                  "Riservato     agli    utilizzatori
                                industriali e professionali".
                                 Inoltre,  la  presente  disposizione
                                non  si  applica  ai  rifiuti oggetto
                                delle    direttive    75/442/CEE    e
                                78/319/CEE  cosi'  come  recepite dal
                                D.P.R. 10 settembre 1982, n.  915,  e
                                successive      modificazioni      ed
                                integrazioni.
 
21. Cadmio                      1.1  Non  sono ammessi per colorare i
   (CAS n. 7440-43-9)           prodotti finiti  fabbricati  partendo
    e suoi composti             dalle   sostanze   e   dai  preparati
                                elencati qui di seguito (1):
                                 - cloruro di polivinile (PVC)
                                       (3904 10) (3904 21) (3904 22)
                                 - poliuretano (PUR)
                                       (3909 50)
                                 - polietilene a bassa  densita',  ad
                                eccezione  di quello impiegato per la
                                produzione di mescole madri colorate
                                       (3901 10)
                                 - acetato di cellulosa (CA)
                                       (3912 11) (3912 12)
                                 - acetobutirrato di cellulosa (CAB)
                                       (3912 11) (3912 12)
                                 - resine epossidiche
                                       (3907 30)
                                 Comunque,  qualunque  sia  la   loro
                                utilizzazione  o destinazione finale,
                                e' vietata l'immissione  sul  mercato
                                dei  prodotti finiti o dei componenti
                                dei  prodotti   fabbricati   partendo
                                dalle  sostanze e dai preparati sopra
                                elencati, colorati con cadmio, se  il
                                tenore  di  cadmio  (espresso  in  Cd
                                metallico) e' superiore allo 0,01% in
                                massa del materiale plastico.
                                 1.2 Le disposizioni  del  punto  1.1
                                sono  anche  applicabili, a decorrere
                                dal gennaio 1996:
                                 a)  ai  prodotti  finiti  fabbricati
                                partendo   dalle   sostanze   e   dai
                                preparati che seguono (1):
                                 -  resina  melammina  -  formaldeide
                                (MF)
                                       (3909 20)
                                 - resina d'urea - formaldeide (UF)
                                       (3909 10)
                                 - poliesteri insaturi (UP)
                                       (3907 91)
                                 - tereftalato di polietilene (PET)
                                       (3907 60)
                                 - tereftalato di polibutilene (PBT)
                                 - polistirene cristallo/standard
                                       (3903 11) (3903 19)
                                 - metacrilato di metileacrilonitrile
                                (AMMA)
                                 - polietilene reticolato (VPE)
                                 - polistirene antiurto
                                 - polipropilene (PP)
                                       (3902 10)
                                 b) alle pitture
                                       (3208) (3209)
                                 Tuttavia,  se  le  pitture  hanno un
                                elevato  tenore  di  zinco,  le  loro
                                concentrazioni   residue   di  cadmio
                                devono essere le piu' basse possibili
                                e comunque non superiori allo 0,1% in
                                massa.
                                 1.3  Tuttavia  le  disposizioni  dei
                                punti  1.1 e 1.2 non sono applicabili
                                ai   prodotti   che   devono   essere
                                colorati per motivi di sicurezza.
                                 2.1    Non    sono    ammessi    per
                                stabilizzare   i   prodotti    finiti
                                elencati  qui  di  seguito fabbricati
                                partendo da polimeri e copolimeri del
                                cloruro di vinile (1):
                                 - materiali da imballaggio  (sacchi,
                                contenitori, bottiglie, coperchi)
                                       (3923  29  10) (3920 41) (3920
                                42)
                                 - articoli  da  ufficio  e  articoli
                                scolastici
                                       (3926 10)
                                 -     guarnizioni     per    mobili,
                                carrozzerie e simili
                                       (3926 30)
                                 -   vestiti    ed    accessori    di
                                abbigliamento (compresi i guanti)
                                       (3926 20)
                                 -  rivestimenti  di  pavimenti  e di
                                muri
                                       (3918 10)
                                 -  tessuti   impregnati,   spalmati,
                                ricoperti o stratificati
                                       (5903 10)
                                 - cuoi sintetici
                                       (4202)
                                 - dischi (musica)
                                       (8524 10)
                                 - tubazioni e raccordi
                                       (3917 23)
                                 - porte girevoli ("tipo saloon")
                                 - veicoli per il trasporto su strada
                                (interno, esterno, carrozzeria)
                                 - rivestimento di lamiere di acciaio
                                destinate        all'edilizia       o
                                all'industria
                                 - guaine per cavi elettrici
                                 Comunque,  qualunque  sia  la   loro
                                utilizzazione  o destinazione finale,
                                e' vietata l'immissione  sul  mercato
                                dei  prodotti  finiti sopraelencati o
                                dei  componenti  di  tali   prodotti,
                                fabbricati  a  partire dai polimeri e
                                copolimeri  del  cloruro  di   vinile
                                stabilizzati  con sostanze contenenti
                                cadmio,  se  il  tenore   di   cadmio
                                (espresso   in   Cd   metallico)   e'
                                superiore allo  0,01%  in  massa  del
                                polimero.
                                 2.2  Tuttavia  le  disposizioni  del
                                punto 2.1  non  sono  applicabili  ai
                                prodotti    finiti    che   impiegano
                                stabilizzanti a base  di  cadmio  per
                                motivi di sicurezza.
                                 3.  Ai  sensi  del presente decreto,
                                per  "trattamento  di  superficie  al
                                cadmio   (cadmiatura)"   si   intende
                                qualsiasi deposito o rivestimento  di
                                cadmio  metallico  su  una superficie
                                metallica.
                                 3.1  Non   sono   ammessi   per   la
                                cadmiatura  i  prodotti metallici o i
                                loro  componenti  impiegati  per   le
                                applicazioni nei settori seguenti:
                                 a)   nelle   attrezzature   e  nelle
                                macchine per (1):
                                 - la produzione di alimenti
                                       (8210)
                                       (8417 20)
                                       (8419 81)
                                       (8421 11)
                                       (8421 22)
                                       (8422)
                                       (8435) (8437) (8438)
                                       (8476 11)
                                 - l'agricoltura
                                       (8419 31)
                                       (8424 81)
                                       (8432) (8433)
                                       (8434) (8436)
                                 -    la    refrigerazione    e    il
                                congelamento
                                       (8418)
                                 - la tipografia e la stampa
                                       (8440)
                                       (8442)
                                       (8443)
                                 b)   nelle   attrezzature   e  nelle
                                macchine per la produzione (1):
                                 - degli accessori per la casa
                                       (7321)
                                       (8421 12)
                                       (8450)
                                       (8509)
                                       (8516)
                                 - dell'arredamento
                                       (8465) (8466)
                                       (9401) (9402)
                                       (9403) (9404)
                                 - degli impianti sanitari
                                       (7324)
                                 - del riscaldamento centrale  e  del
                                condizionamento d'aria
                                       (7322) (8403) (8404) (8415)
                                 Comunque,   qualunque  sia  la  loro
                                utilizzazione o destinazione  finale,
                                e'  vietata  l'immissione sul mercato
                                dei prodotti finiti  cadmiati  o  dei
                                componenti     di    tali    prodotti
                                utilizzati  nei  settori/applicazioni
                                elencati nelle precedenti lettere a )
                                e  b), nonche' dei prodotti manufatti
                                dei settori di cui alla lettera b).
                                 3.2 Le disposizioni di cui al  punto
                                3.1    sono   anche   applicabili   a
                                decorrere  dal  30  giugno  1995   ai
                                prodotti  cadmiati o ai componenti di
                                tali    prodotti     impiegati     in
                                settori/applicazioni   di   cui  alle
                                seguenti lettere a ) e b) nonche'  ai
                                prodotti manufatti dei settori di cui
                                alla seguente lettera b):
                                 a) le apparecchiature e macchine per
                                la fabbricazione (1):
                                 - della carta e del cartone
                                       (8419 32)
                                       (8439)
                                       (8441)
                                 -     di    prodotti    tessili    e
                                dell'abbigliamento
                                       (8444))
                                       (8445) (8447)
                                       (8448) (8449) (8451)
                                       (8452)
                                 b) le attrezzature e macchine per la
                                produzione (1):
                                 -     di     apparecchiature      di
                                movimentazione industriale
                                       (8425) (8426) (8427)
                                       (8428)
                                       (8429)
                                       (8430)
                                       (8431)
                                 - dei veicoli stradali e agricoli
                                       (capitolo 87)
                                 - dei treni
                                       (capitolo 86)
                                 - delle navi
                                       (capitolo 89)
                                 3.3  Tuttavia  le  disposizioni  dei
                                punti 3.1 e 3.2 non sono applicabili:
                                 - ai prodotti e ai  loro  componenti
                                impiegati  nei  settori  aeronautico,
                                aerospaziale, minerario,  offshore  e
                                nucleare    le    cui    applicazioni
                                implicano   un   elevato   grado   di
                                sicurezza,  nonche'  agli  organi  di
                                sicurezza  nei  veicoli  stradali   e
                                agricoli,    nei    treni   e   nelle
                                imbarcazioni;
                                 - ai contatti  elettrici,  qualunque
                                sia   il   settore   di   impiego   a
                                salvaguardia       dell'affidabilita'
                                dell'apparecchiatura   su   cui  sono
                                installati.
 
22. Monometiltetraclorodi       Sono vietati l'immissione sul mercato
       fenilmetano              e  l'uso  di  detta   sostanza,   dei
    Nome  commerciale Ugilec    preparati   e  dei  prodotti  che  la
141                             contengono. In  deroga,  la  presente
    CAS n. 76253-60-6           disposizione  non e' applicabile:  1)
                                agli impianti e  macchinari  gia'  in
                                servizio  alla  data  di  entrata  in
                                vigore del presente  decreto  sino  a
                                quando  l'impianto  o  il macchinario
                                sono  messi  in   disuso;   2)   alla
                                manutenzione di impianti o macchinari
                                gia'  in  uso alla data di entrata in
                                vigore  del  presente  decreto.    E'
                                vietata   l'immissione   sul  mercato
                                dell'usato  di  detta  sostanza,   di
                                preparati  e di impianti o macchinari
                                contenenti detta sostanza.
 
23. Monometildiclorodife        Sono vietati l'immissione sul mercato
       nilmetano                e  l'uso  di  questa  sostanza,   dei
    Nome  commerciale Ugilec    preparati   e  dei  prodotti  che  la
121,                            contengono.
    Ugilec 21
    CAS n. sconosciuto
 
24. Monometildibromodife        Sono vietati l'immissione sul mercato
       nilmetano                e   l'uso  di  questa  sostanza,  dei
    Nome commerciale DBBT       preparati  e  dei  prodotti  che   la
    CAS n. 99688-47-8           contengono.
 
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   (1)  Regolamento  (CEE)  n.  2658/87  del Consiglio, del 23 luglio
1987, relativo alla  nomenclatura  tariffaria  e  statistica  e  alla
tariffa doganale comune (G.U. n. L 256 del 7.9.1987).