Art. 2-bis (( 1. All'articolo 2425 del codice civile, i numeri 23), 24) e 25) )) (( sono abrogati. )) (( 2. All'articolo 2426 del codice civile e' aggiunto, in fine, il )) (( seguente comma: )) (( "E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti )) (( esclusivamente in applicazione di norme tributarie". )) (( 3. All'articolo 2427 del codice civile, il numero 14) e' )) (( sostituito dal seguente: )) (( "14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti )) (( eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed )) (( i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto )) (( all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli )) (( accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto )) (( economico". )) (( 4. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate )) (( le seguenti modificazioni: )) (( a) all'articolo 31, il comma 5 e' abrogato; )) (( b) all'articolo 38, al comma 1, dopo la lettera o) e' aggiunta )) (( la seguente: )) (( "o-bis) i motivi delle rettifiche di valore e degli )) (( accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme )) (( tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati )) (( rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli )) (( accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto )) (( economico". ))