Art. 2-bis
(( 1. All'articolo 2425 del codice civile, i numeri 23), 24) e 25) ))
(( sono abrogati.                                                  ))
(( 2. All'articolo 2426 del codice civile e' aggiunto, in fine, il ))
(( seguente comma:                                                 ))
(( "E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti ))
(( esclusivamente in applicazione di norme tributarie".            ))
(( 3. All'articolo 2427 del codice civile, il numero 14) e'        ))
(( sostituito dal seguente:                                        ))
(( "14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti ))
(( eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed  ))
(( i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto          ))
(( all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli              ))
(( accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto         ))
(( economico".                                                     ))
(( 4. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate ))
(( le seguenti modificazioni:                                      ))
(( a) all'articolo 31, il comma 5 e' abrogato;                     ))
(( b) all'articolo 38, al comma 1, dopo la lettera o) e' aggiunta  ))
(( la seguente:                                                    ))
(( "o-bis)    i motivi delle rettifiche di valore e degli     ))
(( accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme ))
(( tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati     ))
(( rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli     ))
(( accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto         ))
(( economico".                                                     ))