Art. 2. 1. Nell'ambito dei programmi finanziati dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (a), per l'ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa ed al fine di consentire il completamento degli interventi stabiliti e ritenuti prioritari, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato, (( d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a definire, in accordo con le conclusioni delle conferenze di servizi, gli interventi ritenuti prioritari sulla base delle relative progettazioni esecutive, tenendo conto dell'aggiornamento dei relativi costi e della valutazione di impatto ambientale dell'opera. )) (( 1-bis. Il Ministero dei trasporti e della navigazione e' )) (( tenuto, a seguito delle determinazioni di cui al comma 1, a )) (( fornire alle commissioni parlamentari competenti apposita )) (( relazione sulle iniziative assunte. ))
(a) Il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) prevede che: "La dotazione del fondo di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e' integrata per il quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinata specificatamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamentodei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, intesa la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi piani finanziari. Al fondo affluiscono le disponibilita' per competenza a cassa del capitolo n. 7272 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e relative proiezioni per gli anni successivi, nonche' la somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (abrogato dall'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 362, n.d.r. ), sulla base dei piani finanziari sopra indicati". Il testo dell'art. 11 della legge n. 151/1981 (Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), sopracitato, e' il seguente: "Art. 11. - E' costituito per quattro anni, sino al 1984, presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali. Tale fondo ha una dotazione complessiva di lire 2.000 miliardi. Per l'anno 1981 e' destinato agli scopi di cui al presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire. Tale fondo e' destinato: 1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali; 2) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, ciascuna regione non puo' destinare piu' del 25 per cento della somma a propria disposizione". L'art. 13 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario), richiamato anch'esso nel comma 3 dell'art. 2 della legge n. 910/1986 di cui sopra, prevede: "I criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art. 9 (fondi assegnati alle regioni per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo) e dei contributi di cui all'art. 12 (contributi speciali di cui all'art. 119, terzo comma, della Costituzione) sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale".