Art. 2.
  1. Nell'ambito dei programmi finanziati dall'articolo 2,  comma  3,
della  legge 22 dicembre 1986, n. 910 (a), per l'ammodernamento delle
ferrovie in concessione ed in gestione  governativa  ed  al  fine  di
consentire  il  completamento  degli  interventi stabiliti e ritenuti
prioritari,  il  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  e'
autorizzato,  (( d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  a  definire, in accordo con le conclusioni delle conferenze
di servizi, gli  interventi  ritenuti  prioritari  sulla  base  delle
relative  progettazioni  esecutive,  tenendo conto dell'aggiornamento
dei  relativi  costi  e  della  valutazione  di  impatto   ambientale
dell'opera. ))
((    1-bis.    Il Ministero dei trasporti e della navigazione e'  ))
(( tenuto, a seguito delle determinazioni di cui al comma 1, a     ))
(( fornire alle commissioni parlamentari competenti apposita       ))
(( relazione sulle iniziative assunte.                             ))
 
             (a)  Il  comma  3  dell'art.  2  della legge n. 910/1986
          (Legge finanziaria 1987) prevede  che:  "La  dotazione  del
          fondo  di  cui  all'art.  11 della legge 10 aprile 1981, n.
          151,  e'  integrata  per  il  quinquennio   1987-1991   con
          l'ulteriore  complessiva  assegnazione valutata in lire 800
          miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato  di
          previsione   del   Ministero   dei  trasporti,  per  essere
          destinata specificatamente alla concessione  di  contributi
          in  misura  pari  agli  oneri  per  capitale  ed  interessi
          derivanti dall'ammortamentodei mutui garantiti dallo  Stato
          che  le  ferrovie  in  regime  di concessione e in gestione
          commissariale   governativa   possono   contrarre,    anche
          all'estero,  nel  limite  complessivo  di  5.000  miliardi,
          adeguabile sulla base  dell'andamento  dei  tassi,  per  la
          realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono
          erogati  a  rotazione alle predette aziende con decreto del
          Ministro dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,  intesa la commissione consultiva interregionale di
          cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n.  281,  sulla
          base   di   singoli   progetti  accompagnati  da  relazioni
          specifiche dei  costi  e  benefici  e  dai  relativi  piani
          finanziari.  Al  fondo  affluiscono  le  disponibilita' per
          competenza a cassa del capitolo  n.  7272  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e
          relative proiezioni per gli  anni  successivi,  nonche'  la
          somma  di  lire  65  miliardi per l'anno 1987 e di lire 120
          miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli  anni
          successivi    si    provvede   ai   sensi   dell'art.   19,
          quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887
          (abrogato dall'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n.  362,
          n.d.r. ), sulla base dei piani finanziari sopra indicati".
             Il   testo   dell'art.   11   della  legge  n.  151/1981
          (Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed  il
          potenziamento  dei  trasporti  pubblici locali. Istituzione
          del  Fondo  nazionale  per  il  ripiano  dei  disavanzi  di
          esercizio e per gli investimenti nel settore), sopracitato,
          e' il seguente:
             "Art.  11.  -  E'  costituito  per quattro anni, sino al
          1984, presso il Ministero dei trasporti un  fondo  per  gli
          investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.
             Tale  fondo  ha  una dotazione complessiva di lire 2.000
          miliardi.
             Per l'anno 1981  e'  destinato  agli  scopi  di  cui  al
          presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire.
             Tale fondo e' destinato:
              1)  all'acquisto  di  autobus,  tram,  filobus  di tipo
          unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto
          1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16
          ottobre 1975, n. 493, e di  altri  mezzi  di  trasporto  di
          persone, terrestri, lagunari e lacuali;
              2) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture,
          di   impianti   fissi,   di  tecnologie  di  controllo,  di
          officine-deposito con le relative attrezzature e  di  sedi.
          Per   la  costruzione  e  l'ammodernamento  di  sedi  o  di
          officine-deposito, ciascuna regione non puo' destinare piu'
          del 25 per cento della somma a propria disposizione".
             L'art.  13  della  legge  n.   281/1970   (Provvedimenti
          finanziari   per   l'attuazione  delle  regioni  a  statuto
          ordinario), richiamato anch'esso nel comma  3  dell'art.  2
          della  legge  n. 910/1986 di cui sopra, prevede: "I criteri
          di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art.  9
          (fondi  assegnati  alle  regioni  per  il finanziamento dei
          programmi regionali di sviluppo) e dei  contributi  di  cui
          all'art. 12 (contributi speciali di cui all'art. 119, terzo
          comma,  della  Costituzione)  sono  determinati sentita una
          commissione interregionale composta  dai  presidenti  delle
          giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale".