Art. 4. 1. L'abrogazione del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, di cui all'articolo 231 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, deve intendersi riferita agli articoli 2, 7 e 8, che disciplinano materie attinenti la circolazione stradale. (a).
(a) Si riporta il testo degli articoli 2, 7 e 8 del D.L. n. 1090/1966 (Disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), unici articoli di detto decreto abrogati dall'art. 231 del D.Lgs. n. 285/1992, recante il nuovo codice della strada, per quanto si riferisce alle materie attinenti alla circolazione stradale, secondo quanto dispone il presente articolo: "Art. 2. - 1. Per le operazione tecniche e tecnico-amministrative di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in materia di veicoli a motore e rimorchi o della loro guida, di motoscafi e imbarcazioni a motore o della loro guida di navi e gallegianti impiegati per la navigazione interna, i richiedenti sono tenuti a corrispondere i diritti specificati nelle tabelle da I a VI annesse al presente decreto, comprensivi delle spese per moduli di domande e stampati, nonche' di ogni altra spesa e prestazioni relative alle operazioni richieste". "Art. 7. - All'onere derivante dal presente decreto si provvedera' con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". "Art. 8. - Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicazion italiana e nello stesso giorno sara' presentato alle Camere per la conversione in legge".