Art. 4.
  1. L'abrogazione del  decreto-legge  21  dicembre  1966,  n.  1090,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14,
di cui all'articolo 231 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285,   deve   intendersi  riferita  agli  articoli  2,  7  e  8,  che
disciplinano materie attinenti la circolazione stradale. (a).
 
             (a) Si riporta il testo degli articoli 2, 7 e 8 del D.L.
          n.       1090/1966   (Disciplina   dei    diritti    dovuti
          all'Ispettorato  generale della motorizzazione civile e dei
          trasporti in concessione), unici articoli di detto  decreto
          abrogati  dall'art. 231 del D.Lgs. n.  285/1992, recante il
          nuovo codice della strada, per  quanto  si  riferisce  alle
          materie   attinenti  alla  circolazione  stradale,  secondo
          quanto dispone il presente articolo:
             "Art.  2.  -   1.   Per   le   operazione   tecniche   e
          tecnico-amministrative   di   competenza   dell'Ispettorato
          generale della motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in
          concessione  in  materia  di  veicoli a motore e rimorchi o
          della loro guida, di motoscafi e imbarcazioni  a  motore  o
          della  loro  guida  di  navi e gallegianti impiegati per la
          navigazione  interna,   i   richiedenti   sono   tenuti   a
          corrispondere i diritti specificati nelle tabelle da I a VI
          annesse  al  presente  decreto, comprensivi delle spese per
          moduli di domande e stampati, nonche' di ogni altra spesa e
          prestazioni relative alle operazioni richieste".
             "Art. 7. - All'onere derivante dal presente  decreto  si
          provvedera'   con   una  aliquota  delle  maggiori  entrate
          derivanti dall'applicazione del decreto medesimo.
             Il Ministro per il tesoro e' autorizzato  ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             "Art. 8. - Il presente decreto entra in vigore il giorno
          della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della
          Repubblicazion  italiana  e  nello  stesso   giorno   sara'
          presentato alle Camere per la conversione in legge".