IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, cosi' come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; Visto l'art. 78 del testo unico medesimo concernente l'assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa sul territorio regionale; Considerato che il citato art. 78 prevede che la quota di cui al punto precedente sia stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente di ciascuna giunta provinciale secondo i criteri e le modalita' previste dall'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente "norme d'attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale"; Considerato che, in attuazione dei suddetti criteri, l'ammontare delle quote da corrispondere alle due province per l'anno 1990 risulta pari a L. 466.609.000.000 per la provincia di Trento e pari a L. 540.284.000.000 per la provincia di Bolzano; Visto che l'ammontare delle predette quote risulta superiore ai quattro decimi dell'IVA all'importazione riscossa sul territorio regionale, il cui gettito, per l'anno 1990, ammonta a L. 1.469.694.887.994 cosi' come comunicato dall'intendenza di finanza di Trento con la nota n. 3397/91 del 6 settembre 1991; Ritenuto, pertanto, che ai sensi del gia' citato art. 78 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, alle province di Trento e di Bolzano per l'anno 1990 vanno corrisposte le predette quote nella misura rispettivamente del 47 per cento e del 53 per cento dei quattro decimi dell'IVA all'importazione riscosse sul territorio regionale, pari a L. 276.303.000.000 per la provincia di Trento e a L. 311.575.000.000 per la provincia di Bolzano; Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui all'art. 44 si dispone che alla determinazione dello stanziamento per il finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Universita' degli studi di Trento si dovra' provvedere mediante intesa annuale fra il Governo, il presidente della giunta provinciale, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'Universita' contestualmente alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 78 del testo unico delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Considerato che, in base ai criteri stabiliti dal secondo comma del citato art. 44 della legge n. 690 del 1982, l'ammontare del finanziamento da devolvere all'Universita' degli studi di Trento per l'anno 1990 viene a fissarsi in L. 20.100.000.000, delle quali 18.000.000.000 sono state gia' erogate dal Ministero della pubblica istruzione nell'anno finanziario 1990; Visto che, per l'anno 1990, sono state corrisposte all'Universita' di Trento ulteriori somme per complessive L. 3.336.000.000 sui capitoli 4122, 4123, 4124, 4125 e 8551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per un totale complessivamente erogato di L. 21.336.000.000 (18.000.000.000 + 3.336.000.000); Considerato, altresi', che gli stessi capitoli evidenziati al punto precedente sono stati presi a base per il calcolo dei finanziamenti di cui all'art. 44 della gia' citata legge n. 590 del 1982 relativi all'anno 1990 per cui occorre considerare detto importo quale quota del finanziamento di cui al citato art. 44; Ritenuto, quindi, che all'Universita' di Trento, per lo stesso anno finanziario 1990, risulta o corrisposte somme in misura superiore alle spettanze per L. 1.236.000.000 (20.100.000.000 XX 18.000.000.000 XX 3.336.000.000 = 1.236.000.000), il cui recupero dovra' aver luogo in sede di determinazine dei finanziamenti da effettuare negli anni successivi; Visto l'accordo manifestato dal presidente della giunta provinciale di Trento, dal presidente del consiglio di amministrazione e dal rettore dell'Universita' di Trento; Decreta: Art. 1. Alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite per l'anno 1990, ai sensi dell'art. 78 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, rispettivamente le somme di L. 276.303.000.000 e di L. 311.575.000.000.