Art. 2. Il versamento alle province autonome di Trento e di Bolzano delle quote di cui all'art. 1 del presente decreto sara' disposto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, dal Ministero del tesoro mediante mandato diretto da estinguersi con accreditamento ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti.