Art. 2. 1. Per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 1 il presidente della regione Piemonte puo' effettuare l'affidamento dei lavori anche a trattativa privata ed in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato nonche' delle seguenti norme: regio decreto n. 523/1904 "testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", per quanto riguarda le procedure connesse all'asportazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale consentendo lo stoccaggio dei materiali estratti dagli alvei per motivazioni idrauliche in luogo diverso da quelli demaniali, fermi restando gli obblighi di legge sui canoni; legge n. 183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", limitatamente alle competenze dell'autorita' di bacino per il Po in merito alle direttive riguardanti l'estrazione di materiali dai corsi d'acqua; legge n. 431/1985 "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 312/1985 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale", con riferimento a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 all'art. 82 "Beni ambientali", in merito all'autorizzaziore dell'intervento con decreto della giunta regionale; legge regionale n. 54/1975 "Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idrauliche forestali, opere idrauliche di competenza regionale", limitatamente alle norme di programmazione; legge regionale n. 18/1984 "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici", limitatamente alle norme di programmazione; legge regionale n. 20/1989 "Norme in materia di tutela di beni culturali ambientali e paesistici"; legge regionale n. 45/1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici".