Art. 2.
  1.  Per  l'esecuzione  degli  adempimenti  di  cui  all'art.  1  il
presidente  della  regione Piemonte puo' effettuare l'affidamento dei
lavori anche  a  trattativa  privata  ed  in  deroga  alle  norme  di
contabilita' generale dello Stato nonche' delle seguenti norme:
   regio decreto n. 523/1904 "testo unico delle disposizioni di legge
intorno  alle  opere  idrauliche delle diverse categorie", per quanto
riguarda le procedure connesse all'asportazione dei materiali litoidi
dai corsi d'acqua di competenza regionale consentendo  lo  stoccaggio
dei  materiali  estratti  dagli  alvei  per motivazioni idrauliche in
luogo diverso da quelli demaniali, fermi  restando  gli  obblighi  di
legge sui canoni;
   legge   n.  183/1989  "Norme  per  il  riassetto  organizzativo  e
funzionale della difesa del  suolo",  limitatamente  alle  competenze
dell'autorita'   di  bacino  per  il  Po  in  merito  alle  direttive
riguardanti l'estrazione di materiali dai corsi d'acqua;
   legge n. 431/1985 "Conversione  in  legge  con  modificazioni  del
decreto-legge  n. 312/1985 recante disposizioni urgenti per la tutela
delle zone di particolare interesse ambientale",  con  riferimento  a
quanto  stabilito  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
616/1977 all'art. 82 "Beni ambientali", in merito  all'autorizzaziore
dell'intervento con decreto della giunta regionale;
   legge  regionale  n.  54/1975  "Interventi regionali in materia di
sistemazione di bacini montani,  opere  idrauliche  forestali,  opere
idrauliche  di  competenza  regionale",  limitatamente  alle norme di
programmazione;
   legge regionale n. 18/1984 "Legge generale in materia di  opere  e
lavori pubblici", limitatamente alle norme di programmazione;
   legge  regionale  n.  20/1989  "Norme in materia di tutela di beni
culturali ambientali e paesistici";
   legge regionale n. 45/1989 "Nuove  norme  per  gli  interventi  da
eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici".