Art. 4.
  1. Il presidente della regione Piemonte e' tenuto  a  riferire  con
relazione  periodica  e ogni qualvolta richiesto, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  per  il  coordinamento  della
protezione  civile,  sullo  stato dei lavori eseguiti, da eseguirsi e
sulla loro tempestiva ultimazione.