Art. 2. La polizza di cui all'art. 1 dovra' prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al decreto ministeriale 21 dicembre 1984, citato nelle premesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 1994 Il direttore generale: CINTI