Art. 4. 1. Gli stampati dei vaccini in questione devono essere modificati conformemente a quanto previsto dagli articoli 1 e 2. 2. Conformemente alle indicazioni della Commissione delle Comunita' europee, le societa' interessate devono presentare, entro il 31 gennaio 1995, il rapporto finale di studi clinici eseguiti secondo quanto riportato da "Ad hoc working party on biotechnology/Pharmacy" (Harmonization of requirements for influenza vaccines). 3. Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sara' notificato alle societa' titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o alle loro rappresentanti in Italia. Roma, 6 agosto 1994 Il Ministro: COSTA