Art. 4.
  1.  Gli  stampati dei vaccini in questione devono essere modificati
conformemente a quanto previsto dagli articoli 1 e 2.
  2. Conformemente alle indicazioni della Commissione delle Comunita'
europee, le societa'  interessate  devono  presentare,  entro  il  31
gennaio  1995,  il  rapporto finale di studi clinici eseguiti secondo
quanto riportato da "Ad hoc working party on  biotechnology/Pharmacy"
(Harmonization of requirements for influenza vaccines).
  3.  Il  presente  decreto,  che  ha  effetto  dal  giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
sara'   notificato   alle   societa'  titolari  delle  autorizzazioni
all'immissione in commercio o alle loro rappresentanti in Italia.
   Roma, 6 agosto 1994
                                                   Il Ministro: COSTA