(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                   Al Presidente della Repubblica
   Il  comune  di  Fiorio d'Ischia (Napoli) ha dichiarato il dissesto
finanziario, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 2 marzo 1989, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  aprile  1989,  n.
144,  con  delibera  del  28  novembre 1991, adottata dal commissario
prefettizio, nominato a seguito dell'annullamento da parte del T.A.R.
della Campania delle consultazioni amministrative del 6 maggio  1990,
ed integrata con successivo atto del 19 maggio 1992.
   Gli  attuali  organi  di  gestione  dell'ente sono stati rinnovati
nelle consultazioni elettorali del 5 luglio 1992.
   A seguito dell'entrata in vigore  del  decreto  legge  18  gennaio
1993,  n.  8, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68, e' stata nominata, con D.P.R. del 23 febbraio  1993,  la
commissione  straordinaria  di liquidazione per l'adozione di tutti i
provvedimenti necessari per l'estinzione dei debiti dell'ente.
   La  delibera  relativa   all'ipotesi   di   bilancio   stabilmente
riequilibrato. adottata dal consiglio comunale di Fiorio d'Ischia, in
data  20  agosto  1993,  ai  sensi  dell'art. 21, comma 4, del citato
decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993 n. 68, e' stata sospesa per chiarimenti del
CO.RE.CO., nella seduta del 13 settembre 1993.
   In  data  27  gennaio  1994  il  predetto  consiglio  comunale ha,
comunque,   presentato    un'ipotesi    di    bilancio    stabilmente
riequilibrato,  sulla quale, in data 10 febbraio 1994, la Commissione
di  ricerca  per  la  finanza  locale  ha  richiesto  un  supplemento
istruttorio,  assegnando  all'ente  un  termine per la risposta di 20
giorni.
   Il citato termine decorreva senza che  l'amministrazione  comunale
di   Fiorio  d'Ischia  fornisse  le  integrazioni  ed  i  chiarimenti
richiesti.
   Da ultimo, con decreto ministeriale, in data 28  maggio  1994,  la
predetta  ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato
non e' stata approvata, visto  che  l'ente  non  aveva  risposto  nei
termini al supplemento istruttorio e considerato, tra l'altro, che la
carenza  e  irritualita'  degli  atti  prodotti  non  consentivano di
esprimere  un  giudizio  di  validita'  sull'equilibrio   finanziario
dell'ipotesi  e  non  fornivano alcuna assicurazione sulla stabilita'
nel tempo della gestione finanziaria.
   La situazione verifcatasi nel citato comune integra  l'ipotesi  di
cui  all'art.  21,  comma  6, del decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1994, n. 68,  che
riconduce la fattispecie alla previsione dell'art. 39, comma 1, lett.
a), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
   Il  prefetto  di  Napoli,  ritenuto  essersi determinata, ai sensi
della  richiamata  normativa,  l'ipotesi  di  gravi   e   persistenti
violazioni  di  legge,  ha  proposto  lo  scioglimento  del  predetto
consiglio comunale.
   Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far  luogo
al  proposto  scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale
non  ha  fornito  le  integrazioni  ed  i  chiarimenti  richiesti  in
relazione al suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei
termini entro i quali era tenuto a provvedervi.
   Mi  onoro,  pertanto,  di  sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo  scioglimento
del  consiglio  comunale di Forio d'Ischia (Napoli) ed alla nomina di
un commissario straordinario per la provvisoria gestione  del  comune
nella persona del dott. Giuseppe Di Marino.
    Roma, 14 luglio 1994
                                     Il Ministro dell'interno: MARONI