ALLEGATO Al Presidente della Repubblica Il comune di Fiorio d'Ischia (Napoli) ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, con delibera del 28 novembre 1991, adottata dal commissario prefettizio, nominato a seguito dell'annullamento da parte del T.A.R. della Campania delle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990, ed integrata con successivo atto del 19 maggio 1992. Gli attuali organi di gestione dell'ente sono stati rinnovati nelle consultazioni elettorali del 5 luglio 1992. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' stata nominata, con D.P.R. del 23 febbraio 1993, la commissione straordinaria di liquidazione per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'estinzione dei debiti dell'ente. La delibera relativa all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. adottata dal consiglio comunale di Fiorio d'Ischia, in data 20 agosto 1993, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del citato decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993 n. 68, e' stata sospesa per chiarimenti del CO.RE.CO., nella seduta del 13 settembre 1993. In data 27 gennaio 1994 il predetto consiglio comunale ha, comunque, presentato un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sulla quale, in data 10 febbraio 1994, la Commissione di ricerca per la finanza locale ha richiesto un supplemento istruttorio, assegnando all'ente un termine per la risposta di 20 giorni. Il citato termine decorreva senza che l'amministrazione comunale di Fiorio d'Ischia fornisse le integrazioni ed i chiarimenti richiesti. Da ultimo, con decreto ministeriale, in data 28 maggio 1994, la predetta ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato non e' stata approvata, visto che l'ente non aveva risposto nei termini al supplemento istruttorio e considerato, tra l'altro, che la carenza e irritualita' degli atti prodotti non consentivano di esprimere un giudizio di validita' sull'equilibrio finanziario dell'ipotesi e non fornivano alcuna assicurazione sulla stabilita' nel tempo della gestione finanziaria. La situazione verifcatasi nel citato comune integra l'ipotesi di cui all'art. 21, comma 6, del decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1994, n. 68, che riconduce la fattispecie alla previsione dell'art. 39, comma 1, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il prefetto di Napoli, ritenuto essersi determinata, ai sensi della richiamata normativa, l'ipotesi di gravi e persistenti violazioni di legge, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale. Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non ha fornito le integrazioni ed i chiarimenti richiesti in relazione al suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi. Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Forio d'Ischia (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Di Marino. Roma, 14 luglio 1994 Il Ministro dell'interno: MARONI