Art. 10. Ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo previsti dal presente decreto i progetti debbono essere corredati dei dati metrici e parametrici di cui agli articoli precedenti secondo i modelli che all'uopo saranno aggiornati e predisposti dal Segretariato generale del Comitato per l'edilizla residenziale. Roma, 5 agosto 1994 Il Ministro: RADICE