Art. 10.
  Ai  fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo previsti dal
presente decreto i progetti debbono essere corredati dei dati metrici
e parametrici di cui agli articoli precedenti secondo i  modelli  che
all'uopo  saranno  aggiornati e predisposti dal Segretariato generale
del Comitato per l'edilizla residenziale.
   Roma, 5 agosto 1994
                                                  Il Ministro: RADICE