Art. 4.
                  Recupero di edifici da acquisire
  Nel   caso   in   cui   e'  necessario  procedere  all'acquisizione
dell'edificio da recuperare,  il  costo  totale  (C.T.R.)  costituito
dalla  somma  dei  costi  degli  interventi di recupero, da valutarsi
secondo i criteri di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto,  e
dei  costi  di  acquisizione  dell'immobile,  comprensivi degli oneri
notarili, non puo' eccedere, riferito a metro quadrato di  superficie
complessiva  (S.C.),  cosi'  come  determinata  all'art. 6, il limite
massimo di L. 2.030.000, da  incrementarsi,  per  gli  interventi  di
edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. gravante.
  Lo  stesso  limite  di L. 2.030.000 si applica sia nel caso in cui,
unitamente all'acquisizione, siano effettuati entrambi gli interventi
di recupero primario e secondario, o il solo intervento  di  recupero
primario, o il solo intervento di recupero secondario.