Art. 7.
  Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano stabiliscono
il  costo  base  di  realizzazione  tecnica degli interventi di nuova
edificazione e disciplinano le maggiorazioni  da  riconoscere  per  i
singoli  elementi  di costo aggiuntivi al costo base di realizzazione
tecnica  delle  diverse  tipologie  di  intervento,  compresi  quelli
costituenti  gli  oneri  complementari,  entro  i  limiti  massimi di
maggiorazione e di costo di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.
  Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano autorizzano,
dandone comunicazione al Segretariato generale  del  C.E.R.,  deroghe
motivate  al  limite  massimo  di  costo  totale  dell'intervento per
maggiori costi  dell'area  e  degli  oneri  di  urbanizzazione  o  di
acquisizione  degli immobili con possibilita' di accantonamento delle
risorse in fase di programmazione degli interventi.
  Le regioni e le provincie autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono
individuare costi totali di intervento inferiori o superiori a quelli
massimi  stabiliti  dagli  articoli  1,  2, 3, 4 e 5 sulla base delle
specifiche  situazioni  territoriali,  ferme  restando  le  quantita'
fisiche da realizzare.