Art. 8. I costi definiti ai sensi del presente decreto si applicano a tutti gli interventi finanziati con le disponibilita' ripartite con delibera ClPE 21 dicembre 1993, come modificata in data 16 marzo 1994. Gli stessi costi possono essere applicati, in alternativa a quelli stabiliti con decreto mininisteriale 26 aprile 1991, n. 61, secondo discrezionalita' dell'ente appaltante, agli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati con risorse ripartite con delibere precedenti e non ancora appaltati, purche' sia verificata la copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti da tale applicazione.