Art. 8.
  I costi definiti ai sensi del presente decreto si applicano a tutti
gli   interventi  finanziati  con  le  disponibilita'  ripartite  con
delibera ClPE 21 dicembre 1993, come  modificata  in  data  16  marzo
1994.  Gli  stessi  costi  possono essere applicati, in alternativa a
quelli stabiliti con decreto mininisteriale 26 aprile  1991,  n.  61,
secondo  discrezionalita'  dell'ente  appaltante,  agli interventi di
edilizia sovvenzionata finanziati con risorse ripartite con  delibere
precedenti   e  non  ancora  appaltati,  purche'  sia  verificata  la
copertura  finanziaria  degli  eventuali  oneri  derivanti  da   tale
applicazione.