Art. 9. Il limite di costo di realizzazione tecnica, definito dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano ai sensi del presente decreto, puo' essere aggiornato, annualmente, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice lSTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 1994 e il mese di giugno di ciascun anno successivo. Il limite di costo totale dell'intervento e' parimenti incrementato dello stesso importo, stabilito in valore assoluto, per l'aggiornamento dei costi di realizzazione tecnica. Tale aggiornamento decorre dal mese successivo alla data di comunicazione della variazione dell'indice lSTAT suddetto da parte del Segretariato generale del C.E.R.