Art. 9.
  Il limite di costo di realizzazione tecnica, definito dalle regioni
e  dalle provincie autonome di Trento e Bolzano ai sensi del presente
decreto,  puo'  essere  aggiornato,  annualmente,  sulla  base  della
variazione  percentuale  fatta  registrare dall'indice lSTAT generale
nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale  fra
il  mese  di  giugno  1994  e  il  mese  di  giugno  di  ciascun anno
successivo.
  Il limite di costo totale dell'intervento e' parimenti incrementato
dello   stesso   importo,   stabilito   in   valore   assoluto,   per
l'aggiornamento dei costi di realizzazione tecnica.
  Tale  aggiornamento  decorre  dal  mese  successivo  alla  data  di
comunicazione della variazione dell'indice lSTAT  suddetto  da  parte
del Segretariato generale del C.E.R.