Art. 4. 1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre gli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da legge o regolamento, quelli appresso indicati: a) gli atti o i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti e i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni delle Direzioni generali e dei servizi autonomi, nonche' degli enti o societa' sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro del tesoro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali; b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o societa' sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero del tesoro, nonche' le nomine e le designazioni previste da disposizioni legislative di rappresentanti del Ministero in senso ad enti, societa', collegi, commissioni o comitati, cosi' come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14; c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quello per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni in materia di pubblica finanza; e) le determinazioni sulle relazioni previste dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono la risoluzione di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attivita' tra amministrazioni del Ministero del tesoro; f) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonche' le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali; g) le comunicazioni al Consiglio di Stato per richiederne il parere, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444; h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1992; i) i rapporti con altri organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonche' le risposte degli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro; l) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), numeri da 1 a 5 della legge n. 421/1991. 2. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvedono gli uffici di Gabinetto. 3. Il Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte ed orali. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 1 giugno 1994 Il Ministro: DINI Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1994 Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 17