Art. 4.
  1. Non sono compresi nella delega di cui  al  precedente  articolo,
oltre  gli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei
dirigenti da legge o regolamento, quelli appresso indicati:
    a) gli atti o i provvedimenti che implichino  una  determinazione
di  particolare  importanza  politica,  amministrativa o economica; i
programmi, gli atti e i provvedimenti  amministrativi  connessi  alle
direttive  di  ordine  generale; gli atti inerenti alle modificazioni
dell'ordinamento e delle attribuzioni delle Direzioni generali e  dei
servizi   autonomi,  nonche'  degli  enti  o  societa'  sottoposti  a
controllo o vigilanza del Ministro del  tesoro;  tutti  gli  atti  da
sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;
    b)  i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria
e straordinaria e di controllo degli enti  o  societa'  sottoposti  a
controllo  o  vigilanza del Ministero del tesoro, nonche' le nomine e
le   designazioni   previste   da   disposizioni    legislative    di
rappresentanti  del  Ministero  in  senso ad enti, societa', collegi,
commissioni o comitati, cosi' come le proposte e  gli  atti  comunque
concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;
    c)  gli  atti  relativi  alla  costituzione  di  commissioni e di
comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione  per  gli
atti  concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e
di quello per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli  articoli
25  e  27  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409,  e  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;
    d)  gli  atti  inerenti  alle  funzioni  istituzionali svolte nei
confronti  di  altre  amministrazioni  dello   Stato,   quando   esse
comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni in
materia di pubblica finanza;
    e) le determinazioni sulle relazioni previste dall'art. 20, comma
1,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e sulle relazioni
che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al  Ministro
per  le  questioni  che  presuppongono la risoluzione di tematiche di
rilievo   generale   o   il   coordinamento   delle   attivita'   tra
amministrazioni del Ministero del tesoro;
    f)  gli  atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonche' le
decisioni   sui   giudizi   disciplinari    riguardanti    funzionari
appartenenti a qualifiche dirigenziali;
    g)  le  comunicazioni  al  Consiglio  di Stato per richiederne il
parere, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 21  aprile  1942,  n.
444;
    h)  le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto
legislativo n. 29/1992;
    i) i rapporti con altri organi  costituzionali  o  ausiliari  del
Governo,   nonche'   le   risposte  degli  organi  di  controllo  sui
provvedimenti del Ministro;
    l) l'adozione degli atti amministrativi  generali  inerenti  alle
materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), numeri da 1 a 5 della
legge n. 421/1991.
  2.  Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto
provvedono gli uffici di Gabinetto.
  3. Il  Ministro  puo'  avocare  alla  propria  firma  singoli  atti
compresi  nelle  materie  delegate  e  rispondere alle interrogazioni
scritte ed orali.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione.
   Roma, 1 giugno 1994
                                                    Il Ministro: DINI
Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1994
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 17