Art. 2.
  E'   autorizzato  il  versamento  dell'importo  complessivo  di  L.
65.973.158.186 a favore della Cassa depositi e  prestiti  di  cui  al
precedente   art.   1   del   presente   decreto,  per  i  successivi
trasferimenti agli istituti mutuanti, con valuta 30 giugno 1994.