Art. 2.
  Il commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori  portuali  provvede all'erogazione delle somme che saranno
individuate, nella misura di cui all'art. 1, con apposito decreto,  a
favore  di  ciascuna compagnia e gruppo portuale, recuperando in tale
sede i propri eventuali crediti esigibili.