Art. 3.
  Le   restanti   somme   da  corrispondere  a  tale  titolo  saranno
individuate con successivi decreti sulla base di un piano, che tenga,
altresi', conto delle somme gia'  corrisposte  dall'INPS  a  ciascuna
compagnia  e gruppo portuale in attuazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 261 del  1991  di  cui  all'art.  1,  comma  7  del
decreto-legge citato nelle premesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 luglio 1994
                                                   Il Ministro: FIORI