Art. 3. Le restanti somme da corrispondere a tale titolo saranno individuate con successivi decreti sulla base di un piano, che tenga, altresi', conto delle somme gia' corrisposte dall'INPS a ciascuna compagnia e gruppo portuale in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991 di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge citato nelle premesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 1994 Il Ministro: FIORI