Art. 3.
  Con successivo decreto, sulla  base  di  ulteriori  accertamenti  e
verifiche,  saranno  individuate le restanti somme da versare, a tale
titolo, a ciascuna compagnia e gruppo portuale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 luglio 1994
                                                   Il Ministro: FIORI