IL MINISTRO DELL'INTERNO
   Visto  l'art.  44,  comma  1,  del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504,  il  quale  prevede,  nella  disciplina  a  regime  dei
trasferimenti   erariali,  che  gli  enti  locali  redigano  apposita
certificazione sui principali dati del conto consuntivo;
   Visto l'art. 44, comma 2, del suddetto decreto  il  quale  prevede
che  le modalita' della certificazione siano stabilite tre mesi prima
della  scadenza  di  ogni  adempimento  con  decreto   del   Ministro
dell'interno;
   Rilevata   la   necessita'   di   emanare   le   modalita'   della
certificazione  relativa  al  conto  consuntivo   1993   nonche'   di
individuare i termini e le modalita' di presentazione;
   Visto  l'art.  45 del decreto legislativo n. 504 del 1992 il quale
ai commi 3 e 4 prevede che:
   gli enti  locali,  ai  fini  della  rilevazione  delle  condizioni
strutturalmente deficitarie, devono allegare al certificato del conto
consuntivo   apposita  tabella  dalla  quale  risultino  i  parametri
relativi;
   la mancata presentazione della tabella inclusa nel  certificato  e
la  mancata approvazione del conto consuntivo costituiscono motivo di
sottoposizione dell'ente ai controlli centrali;
   Visto il decreto ministeriale n.  16995/790101/01  del  26  luglio
1994  nel  quale sono state emanate le modalita' della certificazione
relativa ai parametri di  individuazione  degli  enti  in  condizioni
strutturalmente deficitarie per il triennio 1994-1996;
   Ritenuta  la necessita' di predisporre un sistema automatizzato di
certificazione, che tenga conto  delle  modalita'  di  certificazione
relativa  al  conto  consuntivo 1993 e della tabella dei parametri da
allegarsi;
   Ritenuto  di  dover  fissare  i  termini   e   le   modalita'   di
presentazione della certificazione di conto consuntivo;
   Sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni italiani, l'Unione
delle province d'Italia e l'Unione  nazionale  comuni,  comunita'  ed
enti della montagna;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   E'  approvato  l'allegato  modello,  che  fa  parte integrante del
presente decreto, concernente la certificazione del conto  consuntivo
dei comuni, delle province e delle comunita' montane per l'anno 1993.
Al   suddetto   certificato   deve  essere  allegata  la  tabella  di
rilevazione dei parametri di individuazione degli enti in  condizioni
strutturalmente  deficitarie  per il triennio 1994-1996, degli stessi
enti.
   I comuni, le  province  e  le  comunita'  montane  sono  tenuti  a
presentare il certificato del conto consuntivo 1993 ed in allegato la
tabella  predetta, in originale e tre copie autenticate, non oltre il
30 ottobre 1994, alle prefetture competenti per territorio. Gli  enti
locali  delle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono tenute
a presentare il solo certificato del conto  consuntivo  1993  con  le
modalita'  e  nel  termine predetti, rispettivamente, alla presidenza
della giunta regionale della Valle d'Aosta, ed ai  commissariati  del
Governo di Trento e Bolzano competenti per territorio.
   Le  prefetture,  la  presidenza della giunta regionale della Valle
d'Aosta ed i commissariati del Governo delle  province  di  Trento  e
Bolzano,   invieranno   l'originale   dei  certificati  al  Ministero
dell'interno nonche' una copia alla Corte dei conti  -  Sezione  enti
locali, ed una all'I.S.T.A.T.
   L'ente  certificante,  inoltre,  trasmette copia del certificato e
della tabella allegata alla  regione  ed  al  comitato  regionale  di
controllo.