Art. 3. In alternativa alle modalita' di presentazione del certificato concernente il conto consuntivo 1993 e della tabella allegata, i comuni possono predisporre e presentare i certificati stessi nella versione informatizzata, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli. I comuni che optano per la predisposizione del certificato in versione informatizzata, sono tenuti a trasmetterli entro il 31 dicembre 1994, in originale e ristampe autenticate, con le stesse modalita' fissate per la compilazione dei certificati in versione manuale. All'originale dei certificati, da far pervenire a questo Ministero, dovra' essere allegato il floppy disk contenente la copia degli archivi da cui e' stata originata la stampa degli originali stessi, con l'indicazione in etichetta del nome del comune, della provincia, del certificato del conto consuntivo, della tabella allegata e del relativo anno.