Art. 3.
   In  alternativa  alle  modalita'  di presentazione del certificato
concernente il conto consuntivo 1993  e  della  tabella  allegata,  i
comuni  possono  predisporre  e presentare i certificati stessi nella
versione informatizzata, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni  di
cui ai successivi articoli.
   I  comuni  che  optano  per  la predisposizione del certificato in
versione informatizzata, sono  tenuti  a  trasmetterli  entro  il  31
dicembre  1994,  in  originale  e ristampe autenticate, con le stesse
modalita' fissate per la compilazione  dei  certificati  in  versione
manuale.
   All'originale   dei   certificati,   da  far  pervenire  a  questo
Ministero, dovra' essere allegato il floppy disk contenente la  copia
degli  archivi  da  cui  e' stata originata la stampa degli originali
stessi, con l'indicazione in etichetta del  nome  del  comune,  della
provincia,  del  certificato  del  conto  consuntivo,  della  tabella
allegata e del relativo anno.