Art. 2.
  Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte,
i  pacchetti  delle  suindicate  sigarette  in  carico  agli   organi
dell'Amministrazione,  riportanti  il  contenuto di nicotina indicato
per lo stesso prodotto nel citato decreto ministeriale del 28  maggio
1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 settembre 1994
                                      Il direttore centrale: ZACCARDI