Art. 2. Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'Amministrazione, riportanti il contenuto di nicotina indicato per lo stesso prodotto nel citato decreto ministeriale del 28 maggio 1993. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 settembre 1994 Il direttore centrale: ZACCARDI