(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                           TABELLA IX-ter
                        DIPLOMA UNIVERSITARIO
                     PER TRADUTTORI E INTERPRETI
   Art. 1 (Istituzione e durata al corso di diploma). - Il  corso  di
diploma  universitario  per  traduttori  e  interpreti ha lo scopo di
fornire agli studenti  adeguata  conoscenza  di  metodi  e  contenuti
culturali  e  scientifici,  orientata  al  conseguimento  del livello
formativo  richiesto  dall'area  professionale  della  traduzione   e
dell'interpretariato.
   In  particolare il corso di diploma fornira' competenze specifiche
dirette a formare traduttori per l'editoria, traduttori e  interpreti
per  le  imprese,  traduttori  e  interpreti  per  il  commercio  con
l'estero, traduttori scientifici, operatori linguistici  nei  servizi
dell'informazione e delle comunicazioni, ecc.
   La  durata  del  corso  di  diploma  e' stabilita in tre anni, con
struttura semestrale (sei semestri con i primi tre semestri comuni  a
tutti  gli  indirizzi e con i secondi tre semestri specifici per ogni
indirizzo). Al compimento degli studi viene conseguito il  titolo  di
diploma   di   traduttore   e   interprete,   con  la  specificazione
dell'indirizzo e delle lingue di specializzazione.
   Gli indirizzi  attivabili  sono  i  seguenti:  1.  Traduttori;  2.
Interpreti; 3. Traduttori e interpreti.
   Le  facolta' possono orientare gli indirizzi secondo le competenze
specifiche da fornire, sulla base di scelte guidate.
   Art. 2 (Accesso al corso di diploma). - L'iscrizione al  corso  di
diploma  e'  regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di
accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti  a  ciascun
anno  di  corso  e'  stabilito  annualmente dal senato accademico, su
proposta  del  consiglio  di  facolta',  in   base   alle   strutture
disponibili,  alle esigenze del mercato di lavoro e secondo i criteri
generali  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge
n. 341/1990.
   L'accesso e' regolato da esami di ammissione.
   Le   modalita'  delle  prove  di  ammissione  sono  stabilite  dal
consiglio di facolta'.
   Art. 3 (Corsi di laurea e diplomi affini.  Riconoscimenti).  -  Ai
fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario
di cui all'art. 1 e' riconosciuto affine ai seguenti corsi di laurea:
    corso di laurea in lingue e letterature straniere;
    corso di laurea in lingue e letterature orientali;
    corso di laurea in lingue e civilta' orientali;
    corso di laurea in filologia e storia dell'Europa orientale.
   Nell'ambito   dei  corsi  affini,  la  facolta'  riconoscera'  gli
insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo  riguardo  alla  loro
validita'  culturale,  propedeutica e professionale per la formazione
richiesta  dal  corso  al  quale  sono  chiesti  il  trasferimento  o
l'iscrizione.  Il  riconoscimento  degli  insegnamenti  ha  luogo nel
rispetto delle seguenti modalita': la fcolta' (o  la  scuola)  indica
l'anno di corso cui lo studente puo' iscriversi; per coloro che hanno
conseguito  il  titolo  di  diploma  universitario  di  traduttori  e
interpreti  e chiedono l'iscrizione a un corso di laurea o di diploma
affine, l'anno di corso sara' di regola il terzo. La  facolta'  o  la
scuola   potra'   riconoscere   integralmente   o   parzialmente  gli
insegnamenti  seguiti  con  esito  positivo  nel  corso  di   diploma
universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con
gli  insegnamenti  del  corso  di  laurea.  La facolta' (o la scuola)
indichera', inoltre, sia gli insegnamenti integrativi,  appositamente
istituiti  ed  attivati,  per completare la formazione ed accedere al
corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso  di  laurea
necessari per conseguire il diploma di laurea.
   Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici
agli insegnamenti specifici.
   Nei  trasferimenti  degli  studenti  tra  indirizzi  dei  corsi di
diploma universitario o da un corso di laurea a un corso  di  diploma
universitario  o  viceversa,  il consiglio di facolta' o della scuola
riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita'
al fine della formazione necessaria per il  conseguimento  del  nuovo
titolo,  e  indichera' il piano di studi da completare per conseguire
il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
   Art. 4  (Articolazione  del  corso  degli  studi).  -  L'attivita'
didattica  complessiva  comprende non meno di 1500 ore, di cui almeno
600 ore di attivita' pratiche  di  laboratorio  o  di  tirocinio.  Le
attivita'  pratiche  possono  essere  svolte anche presso qualificati
enti pubblici e privati  italiani  ed  esteri  operanti  nel  settore
specifico,  con  i quali si siano stipulate apposite convenzioni, che
possono prevedere anche l'utilizzazione  di  esperti  appartenenti  a
tali  strutture  e istituti, per attivita' didattiche speciali (corsi
intensivi, seminari, stages).
   L'ordinamento didattico e' formulato  con  riferimento  alle  aree
disciplinari  intese  come  insiemi  di  discipline  scientificamente
affini    raggruppate    per    raggiungere    definiti     obiettivi
didattico-formativi.
     Per  conseguire  il  diploma universitario occorre aver superato
l'accertamento con esito positivo, relativo  a  ventuno  insegnamenti
con modalita' stabilite dai consigli di facolta'.
   L'elenco   degli   insegnamenti  caratterizzanti  e  opzionali  e'
riportato nei successivi articoli 10-14.
   Il consiglio di facolta' potra' includere altre discipline fra gli
insegnamenti opzionali.
   Art. 5 (Ordinamento  didattico).  -  L'articolazione  dei  diversi
indirizzi e' individuata nei successivi articoli 11, 12 e 13.
   Gli   insegnamenti  opzionali  sono  scelti  fra  quelli  attivati
compresi nel successivo art. 14 o tra quelli indicati  dal  consiglio
di facolta' o dalla scuola ai sensi della legge n. 312/1953.
   La   parte   comune   (i  primi  tre  semestri)  comprende  undici
insegnamenti, distribuiti di norma quattro per semestre.
   La  fase  di  specializzazione  si  articola  come  indicato   nei
successivi articoli 11-13. Il semestre all'estero sara' sanzionato da
una relazione scritta, nelle due lingue dei Paesi ospiti da discutere
in sede.
   Il  successivo  art.  8 regola il caso degli stuenti stranieri che
scelgono la lingua italiana come prima lingua.
   Le  lingue  di specializzazione del diploma sono due scelte fra le
seguenti:
    lingua afgana;
    lingua albanese;
    lingua amarica;
    lingua araba;
    lingua armena;
    lingua bantu;
    lingua bengali;
    lingua berbera;
    lingua bulgara;
    lingua catalana;
    lingua ceco;
    lingua cinese;
    lingua copta;
    lingua coreana;
    lingua curda;
    lingua danese;
    lingua ebraica;
    lingua francese;
    lingua fiamminga;
    lingua georgiana;
    lingua giapponese;
    lingua hausa;
    lingua hindi;
    lingua hiddish;
    lingua indonesiana;
    lingua inglese;
    lingua iranica;
    lingua khmer;
    lingua irlandese;
    lingua mongola;
    lingua neogreca;
    lingua norvegese;
    lingua olandese;
    lingua polacca;
    lingua portoghese;
    lingua rumena;
    lingua russa;
    lingua serbo-croata;
    lingua slovacca;
    lingua slovena;
    lingua somala;
    lingua spagnola;
    lingua sudanese;
    lingua svedese;
    lingua swahili;
    lingua tamil;
    lingua tibetana;
    lingua tedesca;
    lingua thai;
    lingua tigrina;
    lingua turca;
    lingua urdu;
    lingua ucraina;
    lingua ungherese;
    lingua vietnamita;
    lingue turche dell'Asia centrale.
   Qualsiasi  altra  lingua  straniera  a  statuto  nelle universita'
italiane.
   Con motivata  delibera,  finalizzata  al  percorso  formativo  del
diploma  in oggetto, la facolta' puo' ridurre le due lingue straniere
a una sola lingua.
   In tal caso la seconda lingua straniera  verra'  sostituita  dagli
insegnamenti  opzionali  di  cui  al  successivo  art. 14, o da altri
insegnamenti strettamente finalizzati  al  curriculun  dell'indirizzo
del  diploma  universitario stabiliti dal consiglio di facolta', o da
stage di formazione pratica presso  enti  italiani  e  stranieri  che
svolgono  attivita'  strettamente  collegata al titolo dell'indirizzo
del diploma universitario.
   La natura delle  prove  scritte,  ove  previste,  e'  fissata  dal
consiglio di facolta'.
   Art. 6 (Esame di diploma). - L'esame di diploma tende ad accertare
la  preparazione  di  base  e  professionale  del  candidato  secondo
modalita' stabilite dal consiglio di facolta'.  L'esame  consiste  in
una    dimostrazione    mediante    apposita   prova   dell'acquisita
professionalita'. La prova e' definita dal regolamento.
   Art. 7 (Regolamento dei corsi di  diploma).  -  I  consigli  delle
competenti    strutture    didattiche   determinano,   con   apposito
regolamento, in  conformita'  al  regolamento  didattico  di  Ateneo,
l'articolazione  del corso di diploma, in accordo con quanto previsto
dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
   In particolare, nel regolamento  sara'  indicato  il  piano  degli
studi,  nel  rispetto  dei  vincoli  di  ore complessive di attivita'
didattiche e di attivita' pratiche di cui all'art. 4.
   Nel piano degli studi saranno almeno indiviuati:
    i corsi ufficiali di insegnamento con le relative denominazioni e
propedeuticita' di esame;
    la durata di ore di ciascun corso di insegnamento,  con  relative
esercitazioni;
    la collocazione degli insegnamenti nei semestri;
    le prove di valutazione degli studenti;
    i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
    l'obbligo della frequenza;
    l'obbligo  della  frequenza di un centro universitario estero con
caratteristiche affini per un periodo  di  sei  mesi  per  tutti  gli
indirizzi, tre mesi per ognuna delle due lingue;
    l'obbligo   di   esperienza   pratica  o  "stage"  presso  centri
specializzati nella traduzione e/o nell'interpretariato;
    le  attivita'  pratiche  da  svolgere  presso  qualificati   enti
pubblici  e/o privati operanti nel settore specifico dell'indirizzo e
delle scelte effettuate;
    il tipo di esame di ammissione;
    l'indicazione che l'insegnamento e' impartito  di  massima  nelle
lingue previste dal piano degli studi;
    il  numero  degli  studenti  ammessi  all'iscrizione  al corso di
diploma universitario.
   Nel  caso  in  cui  gli  insegnamenti siano specifici del corso di
diploma, occorre aggiungere alla denominazione la sigla D.U.
   Nel regolamento saranno riportate le  propedeuticita',  quanto  ad
insegnamenti  positivamente  superati,  perche'  uno  studente  possa
iscriversi ad anno di corso successivo.
   Art. 8 (Studenti stranieri). - Il consiglio di facolta' stabilira'
le condizioni di ammissione e il piano di studi di studenti stranieri
che scelgono la lingua italiana come prima lingua straniera.
   Art. 9 (Adempimenti). - Per tutti gli adempimenti  previsti  negli
articoli  precedenti  il  consiglio  di  facolta'  delibera sentiti i
consigli di corso di laurea interessati.
   Art.  10  (Parte  comune  a  tutti  gli  indirizzi   del   diploma
universitario  per  traduttori  e  interpreti).  -  Il piano di studi
prevede i seguenti undici insegnamenti:
    Lingua italiana, due  insegnamenti.  E'  obbligatoria  una  prova
scritta.
    Lingua straniera 1, tre insegnamenti, ognuno con prova scritta.
    Lingua straniera 2, tre insegnamenti, ognuno con prova scritta.
    Insegnamenti  a  scelta  tra quelli di cui al successivo art. 14,
tre insegnamenti.
  Art. 11 (Indirizzo traduttori). - La fase di indirizzo del piano di
studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto  semestre
di   massima  e'  dedicato  allo  "stage"  all'estero.  Elenco  degli
insegnamenti:
    Lingua straniera 1, due insegnamenti con prova scritta.
    Lingua straniera 2, due insegnamenti con prova scritta.
    Insegnamento a scelta nell'area  della  lingua  straniera  1,  un
insegnamento.
    Insegnamento  a  scelta  nell'area  della  lingua straniera 2, un
insegnamento.
    Insegnamenti  a  scelta  nell'area  filologico-letteraria   degli
insegnamenti  opzionali  di  cui  al successivo art. 14 (consigliato:
teoria della traduzione), quattro insegnamenti.
   Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle
due lingue.
   E' obbligatoria una  relazione  scritta  nella  lingua  del  Paese
ospitante da discutere in sede.
   Di massima la collocazione e' prevista al quinto semestre.
   Art.  12  (Indirizzo interpreti). - La fase di indirizzo del piano
di studi prevede  dieci  insegnamenti  in  due  semestri.  Il  quinto
semestre e' dedicato di massima allo "stage" all'estero. Elenco degli
insegnamenti:
    Lingua straniera 1, un insegnamento.
    Lingua straniera 2, un insegnamento.
    Interpretazione  consecutiva  - Lingua straniera 1 - Italiano, un
insegnamento.
    Interpretazione simultanea - Lingua straniera 1 -  Italiano,  due
insegnamenti.
    Interpretazione  consecutiva  - Lingua straniera 2 - Italiano, un
insegnamento.
    Interpretazione simultanea - Lingua straniera 2 -  Italiano,  due
insegnamenti.
    Insegnamenti  a  scelta  tra quelli di cui al successivo art. 14,
due insegnamenti.
   Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle
due lingue.
   E'  obbligatoria  una  relazione  scritta  nella  lingua del Paese
ospitante da discutere in sede.
   Di massima la collocazione e' prevista al quinto semestre.
   Art.  13  (Indirizzo  traduttori  e  interpreti).  -  La  fase  di
indirizzo  del  piano  di  studi  prevede  dieci  insegnamenti in due
semestri. Il quinto semestre di  massima  e'  dedicato  allo  "stage"
all'estero. Elenco degli insegnamenti:
    Lingua straniera 1, due insegnamenti con prova scritta.
    Lingua straniera 2, due insegnamenti con prova scritta.
    Interpretazione  simultanea  -  Lingua straniera 1 - Italiano, un
insegnamento.
    Interpretazione simultanea - Lingua straniera 2  -  Italiano,  un
insegnamento.
    Interpretazione  consecutiva  - Lingua straniera 1 - Italiano, un
insegnamento.
    Interpretazione consecutiva - Lingua straniera 2 -  Italiano,  un
insegnamento.
    Insegnamenti  a  scelta  tra quelli di cui al successivo art. 14,
due insegnamenti.
   Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle
due lingue.
   E' obbligatoria una  relazione  scritta  nella  lingua  del  Paese
ospitante da discutere in sede.
   La collocazione di massima e' prevista al quinto semestre.
   Art. 14 (Aree degli insegnamenti opzionali).
   1. FILOLOGICO-LETTERARIA:
    linguistica generale;
    linguistica applicata;
    linguistica informatica;
    teoria e storia della traduzione;
    traduzione plurilingue;
    scienze glotto-didattiche;
    scienze filologiche;
    scienze del linguaggio;
    letteratura   dell'area   corrispondente  alla  lingua  straniera
scelta;
    teoria dell'interpretazione;
    teoria della traduzione;
    linguaggi settoriali.
   Tutte le discipline specifiche dell'area di ogni lingua  straniera
a statuto nelle universita' italiane.
   2. STORICO-GEOGRAFICA:
    storia contemporanea;
    storia moderna;
    storia economica;
    geografia politica ed economica;
    geografia delle lingue;
    archivistica e biblioteconomia;
    storia del Paese corrispondente alla lingua scelta.
   3. ECONOMICO-SOCIOLOGICA:
    economia politica;
    economia internazionale;
    economia della cooperazione internazionale;
    politica economica;
    scienze delle finanze;
    economia aziendale;
    tecnica industriale e commerciale;
    teoria e politica dello sviluppo;
    antropologia culturale;
    marketing;
    elementi di sociologia;
    sociologia delle comunicazioni;
    economia dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;
    cultura   e  istituzioni  dell'area  corrispondente  alla  lingua
straniera scelta;
    scienze dell'educazione.
   4. GIURIDICO-POLITOLOGICA:
    diritto pubblico;
    diritto privato;
    diritto commerciale;
    diritto e procedura penale;
    diritto delle Comunita' Europee;
    diritto internazionale;
    storia delle istituzioni comunitarie;
    storia del diritto del Paese corrispondente alla lingua straniera
scelta;
    istituzioni  politiche  del  Paese  corrispondente  alla   lingua
straniera scelta;
    storia delle organizzazioni internazionali.
   5. SCIENTIFICA:
    botanica;
    zoologia;
    fisica;
    matematica;
    chimica;
    linguaggio tecnico-scientifico;
    storia della scienza e della tecnica;
    storia delle scienze;
    storia del pensiero scientifico;
    storia e metodologia della scienza.
   6. BIO-MEDICA:
    scienze mediche;
    anatomia;
    patologia;
    biologia;
    ecologia;
    farmacologia;
    merceologia.
   7. DISCIPLINE ARTISTICHE, DELLO SPETTACOLO E DELL'INFORMAZIONE:
    storia dell'arte;
    storia della musica;
    storia della fotografia;
    storia del cinema;
    storia del teatro e dello spettacolo;
    storia del libro e dell'editoria;
    storia della danza;
    storia dei mezzi di comunicazione (radio e televisione);
    storia delle pubblicazioni periodiche;
    storia della moda;
    storia della stampa.
   8. INFORMATICA:
    informatica generale;
    fondamenti di informatica.
   9. TECNICHE OPERATIVE AUSILIARIE:
    tecnica della dizione;
    tecniche di lettura rapida;
    metodologia delle pubbliche relazioni;
    tecniche delle comunicazioni di massa;
    sussidi lessicografici.
                    Il Ministro dell'universita'
              e della ricerca scientifica e tecnologica
                               COLOMBO