Art. 2.
  1. L'art. 10 del regolamento adottato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231, e' modificato come segue:
    A)  Al  comma  1,  lettera  a),  sono  depennate  le parole "afta
epizootica da virus esotico".
    B) Al comma 1, dopo  la  lettera  b),  e'  aggiunta  la  seguente
lettera c):
    "  c) in cui da almeno dodici mesi non sia stato constatato alcun
caso di peste suina classica, da almeno dodici  mesi  non  sia  stata
autorizzata  la  vaccinazione  contro  la  peste suina classica e nel
corso dei dodici mesi precedenti nessun  suino  sia  stato  vaccinato
contro la peste suina classica".
    C) Dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma 2-bis:
  "2-bis. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 3, comma 1:
    a)  l'importazione di carni fresche provenienti da Paesi terzi in
cui:
    1) l'afta epizootica (virus A, O, C) e' allo stato endemico;
    2)  non  e'  in  uso  l'abbattimento  sistematico  in   caso   di
apparizione di un focolaio di afta epizootica;
    3)  e'  praticata la vaccinazione contro l'afta epizootica (virus
A, O, C), e' autorizzata soltanto a condizioni  che  le  carni  siano
state   sottoposte   alla   maturazione,  al  controllo  del  pH,  al
disossamento  e  alla   asportazione   delle   principali   ghiandole
linfatiche;
    b)  l'importazione di carni fresche provenienti da Paesi terzi in
cui e' in uso la vaccinazione contro i virus SAT o ASIA  1  dell'afta
epizootica e' consentita soltanto alle seguenti condizioni:
    1)   provengano   da   regioni  in  cui  non  e'  autorizzata  la
vaccinazione e non si siano verificati casi  di  afta  epizootica  da
dodici  mesi e tali regioni sono riconosciute con provvedimento della
Comunita' economica europea;
    2) le carni siano sottoposte a  maturazione,  a  disossamento  ed
all'asportazione  delle  principali  ghiandole linfatiche e non siano
state importate nelle tre settimane successive alla macellazione;
    3) non si proceda all'importazione di visceri da tali Paesi;
    c) e' autorizzata, alle condizioni fissate  dal  Ministero  della
sanita'  a  seguito  di  decisioni adottate dalla Comunita' economica
europea, l'importazione di carni fresche provenienti da Paesi terzi:
    1) in cui e' praticata la vaccinazione e
    2) che sono indenni da afta epizootica da dodici mesi;
    d) e' altresi' autorizzata alle stesse  condizioni  di  cui  alla
precedente lettera c), l'importazione di carni fresche provenienti da
Paesi terzi:
    1) in cui non viene effettuata la vaccinazione in massa e
    2) che sono stati dichiarati indenni da afta epizootica".