Art. 2. 1. L'art. 10 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231, e' modificato come segue: A) Al comma 1, lettera a), sono depennate le parole "afta epizootica da virus esotico". B) Al comma 1, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente lettera c): " c) in cui da almeno dodici mesi non sia stato constatato alcun caso di peste suina classica, da almeno dodici mesi non sia stata autorizzata la vaccinazione contro la peste suina classica e nel corso dei dodici mesi precedenti nessun suino sia stato vaccinato contro la peste suina classica". C) Dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma 2-bis: "2-bis. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 3, comma 1: a) l'importazione di carni fresche provenienti da Paesi terzi in cui: 1) l'afta epizootica (virus A, O, C) e' allo stato endemico; 2) non e' in uso l'abbattimento sistematico in caso di apparizione di un focolaio di afta epizootica; 3) e' praticata la vaccinazione contro l'afta epizootica (virus A, O, C), e' autorizzata soltanto a condizioni che le carni siano state sottoposte alla maturazione, al controllo del pH, al disossamento e alla asportazione delle principali ghiandole linfatiche; b) l'importazione di carni fresche provenienti da Paesi terzi in cui e' in uso la vaccinazione contro i virus SAT o ASIA 1 dell'afta epizootica e' consentita soltanto alle seguenti condizioni: 1) provengano da regioni in cui non e' autorizzata la vaccinazione e non si siano verificati casi di afta epizootica da dodici mesi e tali regioni sono riconosciute con provvedimento della Comunita' economica europea; 2) le carni siano sottoposte a maturazione, a disossamento ed all'asportazione delle principali ghiandole linfatiche e non siano state importate nelle tre settimane successive alla macellazione; 3) non si proceda all'importazione di visceri da tali Paesi; c) e' autorizzata, alle condizioni fissate dal Ministero della sanita' a seguito di decisioni adottate dalla Comunita' economica europea, l'importazione di carni fresche provenienti da Paesi terzi: 1) in cui e' praticata la vaccinazione e 2) che sono indenni da afta epizootica da dodici mesi; d) e' altresi' autorizzata alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera c), l'importazione di carni fresche provenienti da Paesi terzi: 1) in cui non viene effettuata la vaccinazione in massa e 2) che sono stati dichiarati indenni da afta epizootica".