Art. 2.
  Il richiamo all'art. 5 del decreto-legge 23 febbraio 1994, n.  129,
contenuto   nell'ultima   parte   del   comma   2  dell'art.  20  del
provvedimento 16 aprile 1994, si intende sostituito con  il  richiamo
all'art. 5 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 520.