Art. 2. Il richiamo all'art. 5 del decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, contenuto nell'ultima parte del comma 2 dell'art. 20 del provvedimento 16 aprile 1994, si intende sostituito con il richiamo all'art. 5 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 520.