Art. 2. Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1 aprile 1995, e' pari al 4,50 per cento. Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo: a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1 aprile e pagabili il 1 ottobre successivo, e nei mesi di luglio e agosto per le cedole con godimento 1 ottobre e pagabili il 1 aprile successivo. Il tasso di rendimento annuale lordo e' pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT. Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, e' pari: in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota; in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terra' conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui e' stata effettuata l'emissione. Nell'eventualita' che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sara' uguale all'ultimo tasso annuale disponibile; b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto a), arrotondato ai 5 centesimi piu' vicini. La misura delle cedole successive alla prima verra' determinata aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto b). I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.