Art. 2.
  Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla  prima  cedola
dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1
aprile 1995, e' pari al 4,50 per cento.
  Le  cedole  successive alla prima verranno determinate col seguente
meccanismo di calcolo:
    a) determinazione della media aritmetica dei tassi di  rendimento
annuale  lordo  dei  buoni  ordinari del Tesoro con scadenza a dodici
mesi, relativi alle aste dei buoni  medesimi  tenutesi  nei  mesi  di
gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1 aprile e pagabili il
1 ottobre successivo, e nei mesi di luglio e agosto per le cedole con
godimento 1 ottobre e pagabili il 1 aprile successivo.
  Il tasso di rendimento annuale lordo e' pari alla differenza tra il
valore  di  rimborso  (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa
per il prezzo stesso, moltiplicato per  il  rapporto  tra  365  e  il
numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.
  Il  prezzo  d'asta,  per  ciascuna  emissione  di  BOT  di  cui  al
precedente comma, e' pari:
   in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli
offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;
   in caso di asta competitiva, alla media ponderata  fra  il  prezzo
medio  d'asta  delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed
il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali,  comprensivo
dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  Qualora  in  uno  dei  due  mesi di riferimento non vengano offerti
all'asta BOT a dodici mesi, si terra' conto unicamente del  tasso  di
rendimento del mese in cui e' stata effettuata l'emissione.
  Nell'eventualita'  che  in  entrambi  i mesi non si faccia luogo ad
emissione di BOT a dodici mesi,  il  tasso  sara'  uguale  all'ultimo
tasso annuale disponibile;
    b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore
della media aritmetica di cui al punto a), arrotondato ai 5 centesimi
piu' vicini.
  La  misura  delle  cedole  successive alla prima verra' determinata
aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale  di
cui al punto b).
  I  tassi  di  interesse  semestrale relativi alle cedole successive
alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  entro
il  quindicesimo  giorno precedente la data di godimento delle cedole
stesse.