Art. 5.
  Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti  in  rate
semestrali  posticipate  al  1 ottobre e al 1 aprile di ogni anno. La
prima cedola e' pagabile il 1 aprile 1995 e  l'ultima  il  1  ottobre
2001.
  Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le
filiali  della  Banca  d'Italia,  al netto della ritenuta fiscale del
12,50 per cento di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.
  La Banca d'Italia provvedera' ai suddetti  pagamenti  arrotondando,
se  necessario, alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto, a
seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2  lire
e  50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da
lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri  tagli
verra'  determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della
cedola afferente al suddetto taglio teorico.
  Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a
tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito  pubblico  e  godono
delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.