Art. 6. Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato in unica soluzione il 1 ottobre 2001 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 556 del 1986, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procedera' agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5. Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima "tranche" del prestito.