Art. 7.
  Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la  Banca
d'Italia, le banche, nonche' le societa' di intermediazione mobiliare
iscritte  all'albo  istituito  presso  la Consob ai sensi dell'art. 3
della legge 2  gennaio  1991,  n.  1,  che  esercitano  le  attivita'
indicate  nei  punti  a),  b)  e c) dell'art. 1, comma 1, della legge
medesima. Detti operatori partecipano  in  proprio  e  per  conto  di
terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente
per conto terzi.
  La  Banca  d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.