Art. 2.
  Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al primo comma del precedente art. 1, ivi compresa quella della Banca
d'Italia, devono pervenire, con l'osservanza delle modalita' indicate
negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale  del  25  luglio
1994,  entro  le  ore  13  del giorno 30 settembre 1994; nella stessa
busta dovra' essere inserito in  modulo  di  partecipazione  all'asta
della ottava tranche dei B.T.P. 8,50% - 1 agosto 1994/1999.
  Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non
verranno prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte, di cui al presente articolo,  sono  eseguite  le  operazioni
d'asta  nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario
della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione,  provvede
all'elencazione  delle  richieste  pervenute,  con  l'indicazione dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
  Le operazioni di  cui  al  comma  precedente  sono  effettuate  con
l'intervento  di  un  funzionario  del  Tesoro,  a cio' delegato, con
funzioni di ufficiale rogante, il quale redige  apposito  verbale  da
cui  risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso noto
mediante  comunicato  stampa   nel   quale   verra'   altresi'   data
l'informazione   relativa   alla   quota   assegnata   in  asta  agli
"specialisti".