Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente art. 2, potra' essere disposta l'emissione di una  settima
tranche  dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non
superiore a lire 100 miliardi, riservata agli operatori  "specialisti
in  titoli  di  Stato"  di  cui  al  menzionato  art.  4  del decreto
ministeriale 24 febbraio 1994.   L'emissione di detta  tranche  sara'
annunciata  con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno
inoltre  comunicate  agli  "specialisti"  via  "Rete",  ed  in   tale
comunicazione  verra'  indicato  il termine ultimo entro il quale gli
"specialisti" potranno inoltrare  le  domande  di  partecipazione  al
collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare
agli  "specialisti" stessi un periodo di tempo di 30 minuti utili per
l'inoltro delle domande medesime.
  Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno  prese  in
considerazione.
  Gli  "specialisti"  che non hanno partecipato all'asta di emissione
non sono ammessi al collocamento supplementare.
  Il  collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta della sesta tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni in cui agli articoli 6, 9 e 12 del citato decreto del 25
luglio 1994.