Art. 2.
  1. La presente autorizzazione ha validita' triennale, ed  entra  in
vigore   il  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale.
  2. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei
requisiti   di   base,  l'autorizzazione  puo'  essere  rinnovata  su
specifica istanza dell'organismo.
  3. Entro il periodo di  validita'  della  presente  autorizzazione,
l'ispettorato  tecnico  del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ed  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  possono  procedere  a  verificare in concreto lo svolgimento
delle procedure di certificazione.
  4. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale,
la presente  autorizzazione  viene  sospesa  con  effetto  immediato,
dandosi  luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa fino a
quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravita' si  procede
alla revoca.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 settembre 1994
                                        Il Ministro dell'industria
                                     del commercio e dell'artigianato
                                                  GNUTTI
  Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
        MASTELLA