IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e, in particolare, l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo; Vista l'istanza con la quale la societa' A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale certificazione componenti in pressione S.r.l., con sede in Milano, via Bronzino, 3, in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione per taluni dispositivi di protezione ricadenti nel campo di applicazione della direttiva n. 89/686; Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dall'art. 2, punti da 1) ad 8), del decreto ministeriale 22 marzo 1993; Considerato che sulla base della dichiarazione presentata ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE; Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione tenutasi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, il 27 maggio 1994; Decretano: Art. 1. 1. La societa' A.N.C.C.P. - Agenzia certificazione componenti in pressione S.r.l., e' autorizzata al rilascio di certificazioni ed attestati di conformita' CEE, del sistema di garanzia della qualita' del prodotto finito ai sensi degli articoli 10 e 11, lettera A), della direttiva n. 89/686 per i prodotti di seguito elencati, relativamente alle categorie a fianco di ciascuno indicate: Categoria 2: occhiali per uso professionale ed industriale (protezione contro le radiazioni); filtri per saldatura e tecniche connesse; filtri ultravioletti; filtri infrarossi; filtri per saldatura con fattore di trasmissione nel visibile commutabile e filtri con doppio fattore di trasmissione nel visibile; indumenti di segnalazione ad alta visibilita'; indumenti di protezione per uso dove c'e' rischio di impigliamento in parti di movimento; guanti di protezione per utilizzatori di motoseghe; indumenti di protezione per utilizzazione di motoseghe (protezione del piede); ghette; protezione della gamba. Categoria 3: filtri ed occhiali di protezione contro radiazioni laser; occhiali di protezione per regolazione laser; indumenti protettivi contro l'irradiazione esterna; indumenti di protezione contro spruzzi di metallo liquido; indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e aerosol; indumenti di protezione chimica del corpo; dispositivi di discesa; dispositivi di arresto - tipo guidato su linea di ancoraggio rigida; dispositivi di arresto - tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile; cordini; assorbitori di energia; sistemi di posizionamento di lavoro; sistemi di arresto di caduta di tipo retrattile; imbracature per il corpo; connettori; sistemi di arresto caduta; sistemi di trattenuta; dispositivi di ancoraggio; imbracature di posizionamento ed equipaggiamenti associati. 2. Le certificazioni e gli attestati devono essere effettuate secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita' trimestrale, dovra' essere inviata copia delle certificazioni rilasciate all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.