Art. 2. 1. La presente autorizzazione ha validita' triennale, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 marzo 1993 l'autorizzazione puo' essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo. 3. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione. 4. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravita' si procede alla revoca. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 settembre 1994 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato GNUTTI Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MASTELLA