Art. 2.
  1. La presente autorizzazione ha validita' triennale, ed  entra  in
vigore   il  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale.
  2. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei
requisiti   previsti   dal   decreto   ministeriale   22  marzo  1993
l'autorizzazione  puo'  essere   rinnovata   su   specifica   istanza
dell'organismo.
  3.  Entro  il  periodo  di validita' della presente autorizzazione,
l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato  ed  il  Ministero  del  lavoro  possono procedere a
verificare  in   concreto   lo   svolgimento   delle   procedure   di
certificazione.
  4. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale,
la  presente  autorizzazione  viene  sospesa  con  effetto immediato,
dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa fino  a
quel  momento effettuata. Nei casi di particolare gravita' si procede
alla revoca.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 settembre 1994
                                        Il Ministro dell'industria
                                     del commercio e dell'artigianato
                                                  GNUTTI
  Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
        MASTELLA