Articoli 6 e 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli Tortonesi" Art. 6. I vini "Colli Tortonesi", con una delle specificazioni di vitigno di cui appresso, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Barbera: colore: rosso rubino piuttosto carico; con l'invecchiamento si attenua assumendo riflessi granata; odore: gradevolmente vinoso, con persistente profumo caratteristico; sapore: secco, fresco, vivace, sapido, robusto, con l'eta' si affina e diventa di gusto pieno, rotondo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 21 per mille. Cortese: colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli; odore: delicato, gradevole, persistente con profumo caratteristico; sapore: secco, fresco, vivace, leggero, con una punta di amaro di mandorla; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. E' facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. La denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" con la specificazione Cortese puo' essere utilizzata per designare i vini frizzanti o spumanti ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme per la preparazione dei vini frizzanti e dei vini spumanti. I vini di cui al precedente comma, all'atto dell'immissione al consumo debbono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11,5% per il tipo spumante e del 10,5% per il tipo frizzante. Le operazioni di vinificazione e di presa di spuma debbono essere effettuate ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali POLI BORTONE