(all. 1 - art. 1)
  Articoli 6 e 7 del disciplinare di produzione della denominazione
          di origine controllata dei vini "Colli Tortonesi"
                               Art. 6.
   I vini "Colli Tortonesi", con una delle specificazioni di  vitigno
di   cui   appresso,   all'atto  dell'immissione  al  consumo  devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
   Barbera:
    colore: rosso rubino piuttosto carico;  con  l'invecchiamento  si
attenua assumendo riflessi granata;
    odore:    gradevolmente    vinoso,    con   persistente   profumo
caratteristico;
    sapore: secco, fresco, vivace, sapido,  robusto,  con  l'eta'  si
affina e diventa di gusto pieno, rotondo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 21 per mille.
   Cortese:
    colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
    odore:    delicato,    gradevole,    persistente    con   profumo
caratteristico;
    sapore: secco, fresco, vivace, leggero, con una punta di amaro di
mandorla;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   E' facolta' del Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati
per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
   La  denominazione  di origine controllata "Colli Tortonesi" con la
specificazione Cortese puo' essere utilizzata per  designare  i  vini
frizzanti  o  spumanti  ottenuti con mosti e vini che rispondono alle
condizioni ed  ai  requisiti  stabiliti  dal  presente  disciplinare,
seguendo  le  vigenti  norme per la preparazione dei vini frizzanti e
dei vini spumanti.
   I vini di cui al precedente  comma,  all'atto  dell'immissione  al
consumo  debbono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo
dell'11,5% per il tipo spumante e del 10,5% per il tipo frizzante.
   Le operazioni di vinificazione e di presa di spuma debbono  essere
effettuate ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare.
                      Il Ministro delle risorse
                  agricole, alimentari e forestali
                            POLI BORTONE