IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, concernente modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 che ha approvato il piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11 relativo alla trasformazione delle scuole d.f.s. in D.U.; Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1992 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al D.U. per terapisti della riabilitazione (tabella XLI); Viste le proposte formulate al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorita' accademiche con nota n. 1111 del 7 aprile 1994; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la nota ministeriale n. 1866 del 15 luglio 1994 contenente il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 15 giugno 1994, in merito alla modifica statutaria richiesta con le delibere delle autorita' accademiche di questa Universita', relative all'O.D.U. del corso di diploma universitario per terapisti della riabilitazione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari e' modificato come segue: Art. 1. L'art. 493 dello statuto, relativo alla scuola diretta a fini speciali per "terapisti della riabilitazione" e' annullato.