Art. 2.
  1. All'art. 2 dell'ordinanza  11  febbraio  1994  dopo  le  parole:
"rifiuti solidi urbani" sono aggiunte le seguenti: "e assimilabili;".
  2.  Alla  parte  dispositiva  dell'ordinanza 16 aprile 1994 dopo le
parole: "rifiuti speciali" sono aggiunte le seguenti:  "e  tossici  e
nocivi.".
  3.  All'art.  2, comma 2, dell'ordinanza 31 marzo 1994 e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo:
   "disporre l'assunzione del personale presso i  nuovi  impianti  di
smaltimento  anche  in  deroga  alla  vigente normativa in materia di
avviamento al lavoro.".
  4. All'art. 2 dell'ordinanza 31 marzo 1994, dopo  il  comma  2,  e'
aggiunto il seguente comma:
  "2-bis.  L'approvazione  dei  progetti  da  parte  del  commissario
delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri,  autorizzazioni
e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali
e  comunali;  costituisce,  ove  occorre,  variante  dello  strumento
urbanistico  generale  e  comporta  la  dichiarazione   di   pubblica
utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.".
  5.  All'art.  3,  comma  1,  dell'ordinanza  31  marzo 1994 dopo le
parole: "Ministero dell'ambiente" sono aggiunte le seguenti: "nonche'
di quello degli uffici regionali e provinciali  del  lavoro  e  della
massima occupazione.".
  6. All'art. 3 dell'ordinanza 31 marzo 1994, e' aggiunto il seguente
comma:
  "4-bis.  Nel caso di requisizione degli impianti di smaltimento, il
commissario puo' affidare la gestione degli stessi all'ENEA in attesa
della  costituzione  degli  organismi  pubblici  previsti  dal  piano
regionale.".
  7.  All'art.  1,  comma  4,  dell'ordinanza  23  giugno  1994 viene
soppresso l'ultimo periodo.