Art. 2. 1. All'art. 2 dell'ordinanza 11 febbraio 1994 dopo le parole: "rifiuti solidi urbani" sono aggiunte le seguenti: "e assimilabili;". 2. Alla parte dispositiva dell'ordinanza 16 aprile 1994 dopo le parole: "rifiuti speciali" sono aggiunte le seguenti: "e tossici e nocivi.". 3. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza 31 marzo 1994 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "disporre l'assunzione del personale presso i nuovi impianti di smaltimento anche in deroga alla vigente normativa in materia di avviamento al lavoro.". 4. All'art. 2 dell'ordinanza 31 marzo 1994, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. L'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorre, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.". 5. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza 31 marzo 1994 dopo le parole: "Ministero dell'ambiente" sono aggiunte le seguenti: "nonche' di quello degli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione.". 6. All'art. 3 dell'ordinanza 31 marzo 1994, e' aggiunto il seguente comma: "4-bis. Nel caso di requisizione degli impianti di smaltimento, il commissario puo' affidare la gestione degli stessi all'ENEA in attesa della costituzione degli organismi pubblici previsti dal piano regionale.". 7. All'art. 1, comma 4, dell'ordinanza 23 giugno 1994 viene soppresso l'ultimo periodo.