Art. 2.
  I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto,  a
cominciare  da  quello  proveniente  dalla  vendemmia  1994,  con  la
denominazione  di  origine  controllata  "Penisola  Sorrentina"  sono
tenuti ad effettuare la denuncia dei relativi terreni vitati ai sensi
e  per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
recante norme relative all'albo dei vigneti ed  alla  denuncia  delle
uve,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data di pubblicazione del
presente decreto.