Art. 3.
  Per la produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata
"Penisola  Sorrentina",  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'art. 2
dell'unito disciplinare di produzione e fino a  tre  anni  a  partire
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo,  possono  essere
iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti  viti
di  vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato
art. 2, purche' esse non superino del 15% il totale  delle  viti  dei
vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
  Allo  scadere  del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al
comma precedente saranno cancellati d'ufficio  dall'albo,  qualora  i
produttori  interessati  non  abbiano provveduto ad apportare a detti
vigneti le modifiche necessarie per uniformare la  loro  composizione
alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2  dell'unito  disciplinare di
produzione,   dandone    comunicazione    al    competente    ufficio
dell'assessorato  regionale  all'agricoltura.  Il  predetto  ufficio,
compiuti i  necessari  accertamenti,  provvedera'  a  segnalare  alla
locale  camera  di  commercio  le variazioni apportate nei vigneti ai
fini delle annotazioni nell'albo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 ottobre 1994
                                            Il Ministro: POLI BORTONE