Art. 1. La denominazione di origine controllata "Penisola Sorrentina" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata "Penisola Sorrentina" puo' essere accompagnata dalla indicazione di una delle sottozone Gragnano e Lettere per il tipo rosso frizzante naturale e Sorrento per i tipi bianco e rosso a condizione che i vini cosi' designati provengano dalle rispettive zone di produzione e rispondano ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare. Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata "Penisola Sorrentina", accompagnata o non dalla indicazione di una sottozona, devono essere ottenuti esclusivamente e rispettivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona o sottozona di produzione delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche: "Penisola Sorrentina" bianco: Falanghina e/o Biancolella e/o Greco bianco, minimo il 60%, con una presenza di Falanghina non inferiore al 40%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 40%. "Penisola Sorrentina" rosso e rosso frizzante: Piedirosso (localmente detto Pe'r 'e palummo) e/o Sciascinoso (localmente detto Olivella) e/o Aglianico, minimo il 60%, con una presenza di Piedirosso non inferiore al 40%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 40%. Art. 3. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Penisola Sorrentina" nei tipi bianco, rosso e rosso frizzante naturale, comprende l'intero territorio dei comuni di Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola di Napoli, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant'Agnello, Massa Lubrense, Vico Equense ed Agerola e parte del territorio dei comuni di Sant'Antonio Abate e Castellammare di Stabia, tutti in provincia di Napoli. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla confluenza del confine comunale di Gragnano con la strada statale che congiunge i centri abitati di Castellammare di Stabia e Gragnano, la linea di delimitazione segue tale strada statale in direzione Castellammare di Stabia fino all'incrocio con viale delle Terme, che percorre fino alla confluenza con salita Santa Croce. Segue quest'ultima fino ad incrociare via Raffaele Viviani che percorre fino a raggiungere il mar Tirreno. Segue il confine della provincia di Napoli, prima in direzione sud-ovest, fino a punta Campanella, e poi in direzione nord-est, fino ad incrociare il confine tra i comuni di Lettere e Sant'Antonio Abate, inglobando per intero i comuni di Massa Lubrense, Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense, Agerola, Pimonte, Casola di Napoli, Gragnano e Lettere. Qui giunto, segue il confine comunale di Sant'Antonio Abate, in direzione nord, fino ad incrociare la strada Nocera-Castellammare di Stabia, che percorre in direzione Castellammare di Stabia, fino alla confluenza con il confine del comune di Santa Maria La Carita'. Segue tale confine in direzione ovest fino ad intersecare il confine del comune di Castellammare di Stabia che percorre in direzione sud fino a raggiungere il punto di partenza. La zona di produzione del vino "Penisola Sorrentina" nel tipo rosso frizzante, designato con la sottozona Gragnano, comprende l'intero territorio dei comuni di Gragnano e Pimonte e la parte del comune di Castellammare di Stabia delimitata nel presente art. 3. La zona di produzione del vino "Penisola Sorrentina" nel tipo rosso frizzante, designato con la sottozona Lettere, comprende l'intero territorio dei comuni di Lettere e Casola e la parte del comune di Sant'Antonio Abate delimitata nel presente art. 3. La zona di produzione del vino "Penisola Sorrentina" nei tipi bianco e rosso, designato con la sottozona Sorrento, comprende l'intero territorio dei comuni di Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant'Agnello, Massa Lubrense e Vico Equense. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati, specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente quelli collinari, di buona esposizione, di altitudine non superiore ai 600 metri sul livello del mare, ad eccezione del comune di Agerola per il quale il limite e' posto a metri 650. Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati. I sesti di impianto, le forme di allevamento (a controspalliera e pergola) e i sistemi di potatura corti, lunghi e misti devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. Per i reimpianti e i nuovi impianti la densita' di impianto non dovra' essere inferiore a 1.800 viti per ettaro. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini "Penisola Sorrentina" non deve essere superiore a quintali 110 per i tipi rosso e rosso frizzante e quintali 120 per il tipo bianco. Tale resa per ettaro per la produzione dei vini "Penisola Sorrentina" designati con il nome delle sottozone Gragnano, Lettere e Sorrento non deve essere superiore a quintali 90 per il tipo rosso e rosso frizzante e a quintali 100 per il tipo bianco. Fermo restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovra' essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto all'effettiva consistenza numerica delle viti tenuto conto anche del tipo di impianto e di allevamento. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli la produzione dovra' essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti. La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini ed alla locale camera di commercio. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Penisola Sorrentina" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,5% per i tipi bianco e rosso frizzante, e del 10% per il tipo rosso. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Penisola Sorrentina" designati con il nome delle sottozone Gragnano, Lettere e Sorrento devono assicurare ai vini cosi' designati un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% per il tipo bianco e rosso frizzante naturale e dell'11% per il tipo rosso. Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di elaborazione devono essere effettuate all'ambito della zona di produzione delle uve, delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, puo' consentire, su apposita domanda degli interessati da trasmettersi tramite la regione Campania che la correda di parere, che le suddette operazioni siano effettuate nell'ambito della provincia di Napoli, a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver vinificato o elaborato vini del tipo di quelli regolamentati nel presente disciplinare ed aver utilizzato per gli stessi la denominazione "Penisola Sorrentina" od il nome di una delle sottozone Gragnano, Lettere e Sorrento, prima dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Penisola Sorrentina", nel tipo rosso frizzante, designati o non con il nome delle sottozone Gragnano e Lettere, possono essere elaborati utilizzando la tradizionale pratica della rifermentazione; e', invece, vietata la gassificazione artificiale, sia totale che parziale. La resa massima dell'uva in vino per la produzione dei vini "Penisola Sorrentina" non deve essere superiore al 70%. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Penisola Sorrentina" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Penisola Sorrentina" bianco: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, vinoso e gradevole; sapore: asciutto, di giusto corpo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Penisola Sorrentina" rosso: colore: rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso; sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Penisola Sorrentina" rosso frizzante naturale: spuma: vivace, evanescente; colore: rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, intenso, fruttato; sapore: frizzante, sapido, di medio corpo, nettamente vinoso, morbido, a volte con vena amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. I vini a denominazione di origine controllata "Penisola Sorrentina" designati con il nome delle sottozone Gragnano, Lettere e Sorrento devono, all'atto dell'immissione al consumo, presentare un titolo alcolometrico volumico totale minimo pari all'11%, per il bianco e il rosso frizzante, ed all'11,5% per il rosso. E' facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidita' totale ed estratto secco netto minimi. Art. 7. E' vietato usare assieme alla denominazione "Penisola Sorrentina" qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e consorzi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, zone, localita' e vigne dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Sui recipienti contenenti i vini "Penisola Sorrentina" deve obbligatoriamente figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Art. 8. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Penisola Sorrentina" o con uno dei nomi delle sottozone Gragnano, Lettere e Sorrento, vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali POLI BORTONE