(all. 1 - art. 1)
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Penisola  Sorrentina"  e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
   La denominazione di origine controllata "Penisola Sorrentina" puo'
essere accompagnata dalla indicazione di una delle sottozone Gragnano
e Lettere per il tipo rosso frizzante naturale e Sorrento per i  tipi
bianco  e  rosso  a  condizione che i vini cosi' designati provengano
dalle rispettive zone  di  produzione  e  rispondano  ai  particolari
requisiti previsti dal presente disciplinare.
                               Art. 2.
   I   vini   a   denominazione   di  origine  controllata  "Penisola
Sorrentina", accompagnata o non dalla indicazione di  una  sottozona,
devono  essere  ottenuti  esclusivamente  e  rispettivamente mediante
vinificazione delle uve prodotte nella zona o sottozona di produzione
delimitate nel successivo  art.  3  e  provenienti  da  vigneti  che,
nell'ambito    aziendale,    abbiano    le    seguenti   composizioni
ampelografiche:
   "Penisola Sorrentina" bianco:
    Falanghina e/o Biancolella e/o Greco bianco, minimo il  60%,  con
una presenza di Falanghina non inferiore al 40%;
    possono  concorrere  altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,
raccomandati o autorizzati per la provincia di  Napoli,  fino  ad  un
massimo del 40%.
   "Penisola Sorrentina" rosso e rosso frizzante:
    Piedirosso  (localmente  detto  Pe'r  'e palummo) e/o Sciascinoso
(localmente detto Olivella) e/o Aglianico, minimo  il  60%,  con  una
presenza di Piedirosso non inferiore al 40%;
    possono  concorrere  altri  vitigni  a bacca nera, non aromatici,
raccomandati o autorizzati per la provincia di  Napoli,  fino  ad  un
massimo del 40%.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino
a denominazione di origine controllata "Penisola Sorrentina" nei tipi
bianco,   rosso   e  rosso  frizzante  naturale,  comprende  l'intero
territorio dei  comuni  di  Gragnano,  Pimonte,  Lettere,  Casola  di
Napoli,  Sorrento,  Piano  di  Sorrento,  Meta,  Sant'Agnello,  Massa
Lubrense, Vico Equense ed Agerola e parte del territorio  dei  comuni
di  Sant'Antonio  Abate e Castellammare di Stabia, tutti in provincia
di Napoli.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    partendo dalla confluenza del confine comunale di Gragnano con la
strada statale che congiunge i centri  abitati  di  Castellammare  di
Stabia  e  Gragnano,  la  linea  di  delimitazione  segue tale strada
statale in direzione Castellammare di Stabia  fino  all'incrocio  con
viale delle Terme, che percorre fino alla confluenza con salita Santa
Croce. Segue quest'ultima fino ad incrociare via Raffaele Viviani che
percorre  fino  a  raggiungere il mar Tirreno. Segue il confine della
provincia di Napoli, prima  in  direzione  sud-ovest,  fino  a  punta
Campanella,  e  poi  in  direzione  nord-est,  fino  ad incrociare il
confine tra i comuni di Lettere e Sant'Antonio Abate, inglobando  per
intero  i  comuni di Massa Lubrense, Sorrento, Sant'Agnello, Piano di
Sorrento, Meta, Vico Equense, Agerola,  Pimonte,  Casola  di  Napoli,
Gragnano e Lettere.
   Qui  giunto,  segue  il confine comunale di Sant'Antonio Abate, in
direzione nord, fino ad incrociare la strada Nocera-Castellammare  di
Stabia,  che percorre in direzione Castellammare di Stabia, fino alla
confluenza con il confine del comune di Santa Maria La Carita'. Segue
tale confine in direzione ovest fino ad intersecare  il  confine  del
comune  di Castellammare di Stabia che percorre in direzione sud fino
a raggiungere il punto di partenza.
   La zona di produzione del  vino  "Penisola  Sorrentina"  nel  tipo
rosso  frizzante,  designato  con  la  sottozona  Gragnano, comprende
l'intero territorio dei comuni di Gragnano e Pimonte e la  parte  del
comune di Castellammare di Stabia delimitata nel presente art. 3.
   La  zona  di  produzione  del  vino "Penisola Sorrentina" nel tipo
rosso  frizzante,  designato  con  la  sottozona  Lettere,  comprende
l'intero  territorio  dei  comuni  di Lettere e Casola e la parte del
comune di Sant'Antonio Abate delimitata nel presente art. 3.
   La zona di produzione del  vino  "Penisola  Sorrentina"  nei  tipi
bianco  e  rosso,  designato  con  la  sottozona  Sorrento, comprende
l'intero territorio dei comuni di Sorrento, Piano di Sorrento,  Meta,
Sant'Agnello, Massa Lubrense e Vico Equense.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini devono essere quelle tradizionali  della  zona  e
comunque  atte  a  conferire alle uve ed ai vini derivati, specifiche
caratteristiche di qualita'.
   Sono pertanto  da  considerarsi  idonei  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo   dei   vigneti,   unicamente  quelli  collinari,  di  buona
esposizione, di altitudine non superiore ai 600 metri sul livello del
mare, ad eccezione del comune di Agerola per il quale  il  limite  e'
posto a metri 650.
   Sono  esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente
soleggiati.
   I sesti di impianto, le forme di allevamento (a controspalliera  e
pergola)  e i sistemi di potatura corti, lunghi e misti devono essere
quelli  tradizionalmente  usati  nella  zona,  comunque  atti  a  non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   Per  i  reimpianti  e i nuovi impianti la densita' di impianto non
dovra' essere inferiore a 1.800 viti per ettaro.
   La  resa  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in   coltura
specializzata  per  la  produzione dei vini "Penisola Sorrentina" non
deve essere superiore a  quintali  110  per  i  tipi  rosso  e  rosso
frizzante e quintali 120 per il tipo bianco. Tale resa per ettaro per
la  produzione  dei  vini "Penisola Sorrentina" designati con il nome
delle  sottozone  Gragnano,  Lettere  e  Sorrento  non  deve   essere
superiore  a  quintali  90  per  il  tipo rosso e rosso frizzante e a
quintali 100 per il tipo bianco.
   Fermo restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro
di vigneto in coltura promiscua dovra' essere  calcolata  rispetto  a
quella  specializzata  in rapporto all'effettiva consistenza numerica
delle viti tenuto conto anche del tipo di impianto e di allevamento.
   A  tali  limiti,  anche  in  annate  eccezionalmente favorevoli la
produzione dovra' essere riportata,  attraverso  un'accurata  cernita
delle  uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti massimi
sopra stabiliti.
   La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in  anno,  prima  della  vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione
e  di  mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva
per ettaro inferiore a quello fissato dal  presente  disciplinare  di
produzione,   dandone  immediata  comunicazione  al  Ministero  delle
risorse agricole, alimentari e forestali, al comitato  nazionale  per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini ed alla locale camera di commercio.
   Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare  ai  vini  a
denominazione  di origine controllata "Penisola Sorrentina" un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale del 9,5% per i tipi  bianco  e
rosso frizzante, e del 10% per il tipo rosso.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini a denominazione di
origine controllata "Penisola Sorrentina" designati con il nome delle
sottozone Gragnano, Lettere e  Sorrento  devono  assicurare  ai  vini
cosi'  designati un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del
10,5% per il tipo bianco e rosso frizzante naturale e dell'11% per il
tipo rosso.
                               Art. 5.
   Le operazioni di vinificazione e  di  elaborazione  devono  essere
effettuate  all'ambito della zona di produzione delle uve, delimitata
dal precedente art. 3.
   Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di  produzione
il  Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito
il parere del comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione
delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche
dei  vini,  puo' consentire, su apposita domanda degli interessati da
trasmettersi tramite la regione Campania che la  correda  di  parere,
che   le  suddette  operazioni  siano  effettuate  nell'ambito  della
provincia di Napoli, a condizione che le ditte interessate dimostrino
di aver vinificato o elaborato vini del tipo di quelli  regolamentati
nel  presente  disciplinare  ed  aver  utilizzato  per  gli stessi la
denominazione "Penisola Sorrentina" od il nome di una delle sottozone
Gragnano, Lettere  e  Sorrento,  prima  dell'entrata  in  vigore  del
disciplinare medesimo.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari
caratteristiche.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini a denominazione di
origine controllata "Penisola Sorrentina", nel tipo rosso  frizzante,
designati  o  non  con  il  nome  delle sottozone Gragnano e Lettere,
possono essere elaborati utilizzando la  tradizionale  pratica  della
rifermentazione;  e',  invece, vietata la gassificazione artificiale,
sia totale che parziale.
   La resa massima dell'uva  in  vino  per  la  produzione  dei  vini
"Penisola Sorrentina" non deve essere superiore al 70%.
                               Art. 6.
   I   vini   a   denominazione   di  origine  controllata  "Penisola
Sorrentina" all'atto dell'immissione al  consumo,  devono  rispondere
alle seguenti caratteristiche:
   "Penisola Sorrentina" bianco:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, vinoso e gradevole;
    sapore: asciutto, di giusto corpo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Penisola Sorrentina" rosso:
    colore: rubino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso;
    sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   "Penisola Sorrentina" rosso frizzante naturale:
    spuma: vivace, evanescente;
    colore: rubino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, intenso, fruttato;
    sapore:  frizzante,  sapido,  di  medio corpo, nettamente vinoso,
morbido, a volte con vena amabile;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   I  vini  a  denominazione   di   origine   controllata   "Penisola
Sorrentina" designati con il nome delle sottozone Gragnano, Lettere e
Sorrento  devono,  all'atto dell'immissione al consumo, presentare un
titolo alcolometrico volumico totale  minimo  pari  all'11%,  per  il
bianco e il rosso frizzante, ed all'11,5% per il rosso.
   E'  facolta'  del  Ministro  delle  risorse agricole, alimentari e
forestali, con proprio decreto, modificare i  limiti  sopra  indicati
per acidita' totale ed estratto secco netto minimi.
                               Art. 7.
   E'  vietato usare assieme alla denominazione "Penisola Sorrentina"
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quelle  previste  dal
presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi:  extra, fine,
scelto, selezionato e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni sociali, marchi privati e consorzi non
aventi significato laudativo e non idonei  a  trarre  in  inganno  il
consumatore.
   Le   indicazioni   tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, cascina  ed
altri   termini   similari   sono   consentite  in  osservanza  delle
disposizioni CEE e nazionali in materia.
   E'  consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni   geografiche   e
toponomastiche  che  facciano  riferimento  a  unita' amministrative,
frazioni, aree, zone, localita' e vigne  dalle  quali  effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto,
alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
   Sui  recipienti  contenenti  i  vini  "Penisola  Sorrentina"  deve
obbligatoriamente figurare l'indicazione  dell'annata  di  produzione
delle uve.
                               Art. 8.
   Chiunque  produce,  vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata  "Penisola
Sorrentina"  o  con  uno dei nomi delle sottozone Gragnano, Lettere e
Sorrento, vini che non rispondono alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti  dal presente disciplinare di produzione, e' punito a norma
degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
     Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
                            POLI BORTONE