Art. 2. La Banca d'Italia trasferira' alla menzionata First Trust, non piu' tardi delle ore 10 (ora di New York) del giorno di ciascuna "data di pagamento", fissata secondo quanto previsto nel "Fiscal Agency Agreement" e con valuta stesso giorno New York, i fondi in dollari occorrenti per il servizio finanziario. Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzera' gli importi in valuta che saranno messi a disposizione, sotto le stesse "date di pagamento", dalla Merrill Lynch Derivative Products Inc., in base al contratto di "currency swap" per nominali USD 500.000.000, stipulato il 5 agosto 1994 ex art. 10 del decreto ministeriale 16 settembre 1993, e i fondi in lire forniti dal Tesoro con le modalita' indicate al successivo art. 4.