Art. 2.
  La Banca d'Italia trasferira' alla menzionata First Trust, non piu'
tardi delle ore 10 (ora di New York) del giorno di ciascuna "data  di
pagamento",  fissata  secondo  quanto  previsto  nel  "Fiscal  Agency
Agreement" e con valuta stesso giorno New York, i  fondi  in  dollari
occorrenti  per il servizio finanziario. Per tali versamenti la Banca
d'Italia utilizzera' gli  importi  in  valuta  che  saranno  messi  a
disposizione,  sotto  le  stesse  "date  di pagamento", dalla Merrill
Lynch Derivative Products Inc., in base  al  contratto  di  "currency
swap"  per  nominali  USD  500.000.000, stipulato il 5 agosto 1994 ex
art. 10 del decreto ministeriale 16 settembre 1993, e i fondi in lire
forniti dal Tesoro con le modalita' indicate al successivo art. 4.