Art. 6.
  Pure con le modalita' di cui all'art. 4 verranno  forniti  i  fondi
per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte
di impegni comunque derivanti dagli accordi sopra menzionati.
  Inoltre, a titolo di rimborso spese, verra' riconosciuto alla Banca
d'Italia,   un   importo   forfettario  annuo  di  lire  10  milioni,
corrisposto in uno con i fondi relativi alla "data di pagamento"  del
mese di settembre di ogni anno di vita del prestito con inizio dal 27
settembre 1994.
  La  prima provvista di fondi e' stata effettuata con riferimento al
pagamento degli interessi di scadenza 27 marzo 1994.