Art. 6. Pure con le modalita' di cui all'art. 4 verranno forniti i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dagli accordi sopra menzionati. Inoltre, a titolo di rimborso spese, verra' riconosciuto alla Banca d'Italia, un importo forfettario annuo di lire 10 milioni, corrisposto in uno con i fondi relativi alla "data di pagamento" del mese di settembre di ogni anno di vita del prestito con inizio dal 27 settembre 1994. La prima provvista di fondi e' stata effettuata con riferimento al pagamento degli interessi di scadenza 27 marzo 1994.