Art. 8. In relazione ai termini di prescrizione, cinque anni dalla data di scadenza del pagamento degli interessi e dalla data stabilita per il rimborso del capitale, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati dal "Fiscal Agent" e restituiti dallo stesso, saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro. La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvedera' a negoziare contro lire i fondi in dollari USA non utilizzati e a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.