Art. 8.
  In relazione ai termini di prescrizione, cinque anni dalla data  di
scadenza  del pagamento degli interessi e dalla data stabilita per il
rimborso del capitale, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati
dal "Fiscal  Agent"  e  restituiti  dallo  stesso,  saranno  messi  a
disposizione del Ministero del tesoro.
  La  Banca  d'Italia,  su  richiesta  del  Ministero  del  tesoro  -
Direzione generale del tesoro, provvedera' a negoziare contro lire  i
fondi  in  dollari  USA  non  utilizzati  e  a  versare  il  relativo
controvalore all'entrata del bilancio statale.